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sabato 30 aprile 2011

Elenco Siti per il Calcolo online Premio Assicurazione RCA

Di seguito ecco un elenco aggiornato dei siti online che ti permettono di calcolare subito il costo della tua assicurazione RCA. Sono i siti delle Maggiori Compagnie di assicurazione presenti in Italia, vicino al nome troverete il link diretto alla Compagnia. Basta inserire i propri dati per poter calcolare istantaneamente il costo della stessa.
Se ne avete altre segnalateci commentando il post così come se trovate errori nei link delle compagnie. Teniamo a precisare che non collaboriamo con nessuna di queste compagnie e che i dati sottostanti sono stati trovati scansionando internet. Non siamo responsabili per eventuali errori presenti nei siti.


ASSICURAZIONE SITO WEB
Aig Europe https://www.accessaig.it/general/homepage/it_homepage/1,1009,,00.html
Ala Assicurazioni http://www.ala-assicurazioni.it/
Allianz subalpina http://www.allianzsubalpina.it/index_preventivi.htma
Antoveneta Assicurazioni http://www.antonvenetassicurazioni.it
Arca Assicurazioni http://www.trasparenzarca.it/dm0104arcaNUOVEEMISSIONI/
Assicuratrice italiana danni http://www.lassicuratriceitalianadanni.it/preventivo_intro.htm
Assicuratrice Val Piave http://www.gruppoitas.it/rcaprev/cgi-bin/pwfrmrca_new.exe
Assicurazioni Generali http://www.generali.it/generaliit/sezione.do?idItem=2393&idSezione=2392
Assimoco http://www.assimoco.com
Assitalia http://www.inaassitalia.it/PortaleInaWeb/sezione.do?idItem=160&idSezione=139&idItemMenuPrinc=160
Augusta Assicurazioni http://www.augusta.it/preventivi/default.htm
Aurora Assicurazioni http://www.auroraassicurazioni.it/AuroraSite/Default.htm
Axa Assicurazioni http://www.axa-italia.it/
Axa Carlink http://www.axa-carlink.it
Azuritalia Assicurazioni http://www.azur.it/main.cfm?page=preventivi_assicurazioni_polizza-auto.cfm§ion=assicurazioni&toolbar=yes/
Azzurra http://www.insainet.it/insainet/home/home002.jhtml?company=azzurra
BPU Assicurazioni http://www.bpu-trasparenza.it/defaultBPB_nota.htm
Bernese Assicurazioni http://www.bernese.it/PreventivoRCAuto.htm
Carige R.D Assicurazioni S.p.A http://www.carigeassicurazioni.it
Carnica Assicurazioni http://www.carnicaassicurazioni.it/newsite/welcome.php?funz=prevrca1
Commercial Union Insurance http://www.commercial-union.it/calcola_rcauto.htm
Commercial Union Italia http://www.aviva-italia.it/calcola_rcauto.htm
Creditras http://www.creditrasassicurazioni.it/preventivo_intro.htm
Dialogo Assicurazioni http://www.insainet.it/insainet/home/home002.jhtml?company=dialogo
Direct line http://www.directline.it/assauto_preventivo.asp?mv=4
Duomo http://www.duomo.it/duomo/Contatti/tel/Informazioni/informazioni.html
Egida http://www.egidaspa.it/preventivatore/preventivatore.html
Ergo Assicurazioni S.p.A http://www.ergoitalia.it/bbv/it/home.nsf
F.A.T.A http://www.fata-assicurazioni.it/frameset.html?Preventivo.html
Fondiaria-SAI - Divisione Fondiaria http://preventivazionerc.gruppofondiariasai.it/Insainet/Initial.do?company=fondiaria
Gan Italia http://www.gan.it/pagine/GAN-550.asp
Genertel http://www.genertel.it/gol/preventivi/preventivo_auto/benvenuto_auto.jhtml
Genialloyd S.p.A http://www.genialloyd.it/com/genialloyd/preventivionline/preventivionline.jhtml
HDI Assicurazioni http://www.hdia.it/index2.htm
Helvetia http://www.helvetia.it/preventivi_helv/index.jsp
Italiana Assicurazioni http://www.italiana.it/Preventivatore/corpo_Prevent.asp
Itas Assicurazioni S.p.A http://www.gruppoitas.it/rcaprev/cgi-bin/pwfrmrca_new.exe
Itas-Ist.Trent.Alto Adige http://www.gruppoitas.it/rcaprev/cgi-bin/pwfrmrca_new.exe
La Sicurtà 1879 https://www.zuritel.it/asc/menupanel.asp
Le Assicurazioni di Roma http://www.adir.it/tariffaweb/Tariffa/tariffa0.htm
Liguria http://www.liguriassicurazioni.it/Finestra.asp?Tipo=0
Linear http://www.onlinear.it/Asp/FLW_Preventivo/frmPremessePreventivo.asp?id=323204174425274350148
Lloyd Adriatico http://www.lloydadriatico.it/default.asp
Lloyd Italico http://www.lloyditalico.it
Milano Assicurazioni - Divisione Milano http://preventivazionerc.gruppofondiariasai.it/Insainet/Initial.do?company=milano
Milano Assicurazioni - Divisione Nuova MAA http://preventivazionerc.gruppofondiariasai.it/Insainet/Initial.do?company=maa
Milano Assicurazioni - Divisione La Previdente http://preventivazionerc.gruppofondiariasai.it/Insainet/Initial.do?company=previdente
Milano Assicurazioni - Divisione Italia http://preventivazionerc.gruppofondiariasai.it/Insainet/Initial.do?company=italia
Milano Assicurazioni - Divisione SIS http://preventivazionerc.gruppofondiariasai.it/Insainet/Initial.do?company=sis
MMI Assicurazioni S.p.A http://www.mmiweb.it
Nationale Suisse http://www.nationalesuisse.it/home.html
Navale Assicurazioni http://www.navale.it
Nuova Tirrena S.p.A http://www.nuovatirrena.it
Padana Assicurazioni S.p.A http://www.padanaassicurazioni.it/Pager.asp
Piemontese S.p.A http://www.lapiemontese.it/frameset.asp?PAG=preventivirca/preventivirca.html
Progress Assicurazioni http://www.progressassicurazioni.it/dati_polizza.asp
Rem Assicurazioni S.p.A http://www.remassicurazioni.it/rema/html/rca-set.htm
Risparmio Assicurazioni http://www.risparmio.it/html/frmpresentazione.htm
Riunione Adriatica di Sicurtà http://www.ras.it/rs/new_servizi_assicurativi/servizi_assicurativi_jsp.jsp?sez=NewServiziAssicurativi&ssez=AutoMoto&cat=Preventivo&scat=Home
Royal & SunAlliance Assicurazioni http://www.royalsun.it/Servizi/PreventiviOnLine/RCVeicoliMotore/RCVeicoliMotore.htm
Sara Assicurazioni http://www.sara.it/PreventivoVeicoli.asp
Sasa http://preventivazionerc.gruppofondiariasai.it/Insainet/Initial.do?company=sasa
S.E.A.R http://www.sear.it/sito/preventivatore2.htm
Siat http://www.insainet.it/insainet/home/home002.jhtml?company=siat
Sis Assicurazioni http://www.insainet.it/insainet/home/home002.jhtml?company=sis
Società Cattolica di Assicurazione http://www.cattolicaassicurazioni.it/responsabilitacivile/index.htm
Società Reale Mutua http://www.realemutua.it/index_ie.html
Systema Assicurazioni http://www.insainet.it/insainet/home/home002.jhtml?company=systema
Ticino http://www.montepaschiassidanni.it/indexauto.htm
Toro Assicurazioni http://www.toroassicurazioni.it/index.htm
Toro Targa http://www.torotarga-assicurazioni.it
Tua Assicurazioni http://www.cattolica-online.it/Webins/Trasparenzatua/Trasparenza_tua.htm
Uni One Assicurazioni http://www.unioneassicurazioni.it/preventivo.asp
Unipol Assicurazioni http://www.unipolonline.it/
Verona Assicurazioni http://www.verona-assicurazioni.it/responsabilitacivile/index.htm
Vittoria Assicurazioni http://www.vittoriaassicurazioni.com/servizi/tariffa-online.htm
Zurich Insurance Company S.A. http://webquoting.zurich.it/
Zuritel https://www.zuritel.it

Assicurazioni Autocarri

Come poter assicurare il proprio autocarro, dove scegliere la propria assicurazione autocarro a prezzi veramente convenienti e senza clausole contraddittorie che poi possono crearci dei problemi?

Nonostante sia possibile acquistare online le assicurazioni per autocarri o veicoli commerciali, da una ricerca su internet sembra che siano molte poche le compagnie che le propongono a prezzi veramente convenienti.

Questo tipo di assicurazione è particolare e sembra forse il caso che ci si rivolga ad una compagnia con filiale nella nostra zona in quanto riusciremo sicuramente a spuntare un prezzo migliore.


Non dimentichiamoci di stipulare un'assicurazione autocarro con franchigia in quanto sicuramente avremo dei prezzi migliori anche se una parte del rischio spetta a noi. Infatti in caso di sinistro o incidente noi pagheremo fino alla soglia della franchigia, restando alla compagni di assicurazione la restante parte del rimborso.

giovedì 28 aprile 2011

Assicurazioni Milano

Compagnia assicurativa Milano Assicurazioni: sede tel indirizzo


La Milano Assicurazioni come compagina nase a Milano nel 1825 e diventa subito una tra le prime compagnie di assicurazioni del paese. Scelta da molte aziende nel Milanese soprattutto per la caratteristica di assicurare il rischio industriale. Inoltre la Milano Assicurazioni ha sviluppato ha sviluppato il proprio intervento ai rischi di massa.


Nel 1997 il gruppo ingloba La Previdente Assicurazioni, poi la Previdente Vita, nel 2002 Italia Assicurazioni per arrivare alla Nuova Maa Assicurazioni e Maa Vita Assicurazioni. Infine Milano Assicurazioni ha incorporato nel 2004 Sis Assicurazioni e nel 2008 Sasa e Sasa Vita.

L'azienda è presente in modo omogeneo in tutta Italia ed è attiva sul territorio con oltre 1.800 Agenti facenti capo a cinque marchi commerciali ben noti (Milano, Nuova Maa, La Previdente, Sasa e Italia).
Nel solo anno 2009, Milano Assicurazioni ha conseguito premi per più di 3.600 milioni di euro.

MILANO ASSICURAZIONI - SEDE DIVISIONE PREVIDENTE
Indirizzo: VIA POERIO N. 5, MILANO
Località MILANO
Cap 20100
Telefono 02/76316191
Fax 0276313727

lunedì 25 aprile 2011

Assicurazioni on line: confronto preventivi

Come e dove trovare un'ottimo servizio di Assicurazioni on line che abbia a confronto molte compagnie e che soprattutto ci faccia risparmiare veramente?
Per prima cosa facciamo una ricerca con questo termine "Assicurazioni on line: confronto preventivi" su google ed incominciamo a vistare le prime 10 pagine diciamo.

Non fermiamoci alla prima o seconda, ma proviamo tutta la prima pagina di risultati inserendo in ogni comparatore di prezzi le caratteristiche della nostra autovettura e filtrando tutti i risultati.
Ci troveremo di fronte a questo tipo di risultato; avremmo dieci test condotti su dieci diversi comparatori di prezzi che indubbiamente avranno all'interno le stesse compagnie o almeno in parte lo saranno.

Quindi scegliamo quelle che ci hanno restituito i valori uguali in quanto saremo sicuri che il prezzo del nostro preventivo sarà sicuramente confermato. Voglio dire che se da due o tre diversi comparatori, per la stessa compagnia e stesse caratteristiche il prezzo rimane lo stesso, siamo di fronte ad un ottimo risultato. 

Una volta scelta la compagnia è bene alzare il telefono o farci chiamare, infatti non appena si sono inseriti i propri dati saranno le compagnie stesse che sicuramente via mail o via telefono ci contatteranno per informarsi e cercare di chiudere ed acquisire il cliente.

Cerchiamo sempre di andare in una filiale, e di assicurarci che la compagnia esista veramente, questo perchè fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio. Comunque devo dire che oggi tutte le compagnie dalle più grandi ed affermate alle più piccole hanno garanzie minime che ci possono far stare tranquilli. Ma avere un contatto fisico ed una persona con la quale non solo parlare per telefono, ma anche di persona, rende la cosa più tranquilla. 

Quindi cerca attraverso internet la tua assicurazione on line, confronta i vari preventivi e scegli quella più giusta alle tue esigenze.

domenica 6 marzo 2011

Limitazioni sulla copertura assicurativa: cosa sono e come funzionano

Limitazioni sulla copertura assicurativa

Il tema delle limitazioni dell'Rc auto è di primaria importanza, e bisogna sempre prestarvi molta attenzione, perché a seconda degli accordi presi con la propria compagnia al momento della stipula della polizza cambia anche il numero delle persone che possono guidare la macchina assicurata. Le limitazioni della polizza di responsabilità civile per le auto riguardano i soggetti ai quali si può applicare la copertura assicurativa per i danni causati a terze persone.

Questo quindi vuol dire che i danni sofferti dalla persona assicurata non sono coperti dalla polizza di responsabilità civile, che riguarda solo ed esclusivamente i danni arrecati agli altri. A parte questi, infatti, la copertura assicurativa non risponde dei danni al conducente dell'auto, o al suo usufruttario o a colui che la ha eventualmente presa a noleggio. Inoltre non sono coperti i coniugi, i conviventi more uxorio, i parenti in linea diretta sia ascendente che discendente (vale a dire che non lo sono né i figli, né i genitori) e nemmeno i parenti fino al terzo grado (anche se sono conviventi o se possono essere considerati a carico dell'assicurato). Infine, se l'assicurato è una società, non sono coperti dalla polizza di responsabilità civile i soci a responsabilità illimitata e i loro parenti, coniugati o discendenti secondo le condizioni di cui si è appena accennato.


Tutto questo vale, ovviamente, per gli incidenti causati con colpa. Per quelli causati da altre persone, interviene la compagnia assicurativa della controparte, oppure, con le norme del risarcimento diretto, la nostra compagnia che poi chiederà all'altra il rimborso per l'ammontare che ci ha pagato.
Per quanto riguarda la copertura assicurativa verso terzi, la polizza può essere stipulata prevedendo tutta una serie di soggetti che ne sono coperti quando sono alla guida del veicolo assicurato. Maggiore è il numero di questi soggetti, maggiore ovviamente sarà l'importo del premio da pagare. Più persone infatti sono abilitate alla guida del veicolo, più aumentano i rischi di incidente e quindi, di conseguenza cambierà l'entità del premio da corrispondere alla compagnia di assicurazione.

Il premio è invece più basso nel caso estremo della guida esclusiva, quando solo il contraente può guidare il veicolo e solo per lui vale la polizza assicurativa. Il caso opposto è quello della guida libera. Tutti possono guidare quel veicolo, la copertura assicurativa sarà sempre valida a prescindere da chi tiene in mano il volante. In questo caso, però, il premio assicurativo rischia di essere particolarmente più alto di quello base. Ci sono poi formule intermedie, a costi ragionevoli, che consentono di cedere il volante ed di estendere la copertura ai membri del solo nucleo familiare.

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Il tagliando auto: cos'è e come funziona

Il tagliando auto

Il contrassegno (o tagliando) dell'assicurazione è il documento che, una volta che viene esposto sul vetro anteriore della macchina, certifica che quell'auto è assicurata per la responsabilità civile ed è anche in regola con i pagamenti e le scadenze. Inoltre questo tagliando contiene la targa dei veicolo, in modo da dimostrare che la polizza corrisponde alla macchina sulla quale è esposto il certificato. Contiene anche gli estremi della polizza: porta infatti stampati il nome e il logo della compagnia di assicurazione e le generalità della persona proprietaria della macchina assicurata.

L'obbligo dell'esposizione del tagliando è previsto dal Codice della Strada. Il contrassegno dell'assicurazione (il tagliando) fa parte infatti dei documenti che bisogna sempre avere con sé in macchina, quindi insieme alla patente, al libretto di circolazione e a un certificato che attesti l'avvenuto controllo dei gas di scarico (bollino blu o bollino verde). Da alcuni anni ormai (1998) non è più obbligatorio esporre invece l'attestato di pagamento della tassa di circolazione, il bollo auto. Il tagliando di assicurazione va esposto sul vetro anteriore, non sul lunotto o su altri vetri della macchina, e deve essere chiaramente leggibile dall'esterno.


Questa prescrizione ha generato in passato parecchie polemiche e contestazioni, sulle quali ha pronunciato una parola definitiva la Corte di Cassazione. Con una sentenza del 2005, la Suprema Corte ha infatti sancito che il contrassegno di assicurazione esposto in modo non leggibile equivale ad una sua mancata esposizione, con tutte le conseguenze del caso. Questo vale anche nel caso in cui il tagliando sia stato scolorito dal sole. Non esistono scusanti! Tutti i dati dell'assicurazione devono essere leggibili. Nel caso di smarrimento del tagliando, bisogna subito fare denuncia presso la polizia o i carabinieri.

Si porterà poi il documento che attesta la denuncia alla propria compagnia d'assicurazione, che fornirà un duplicato del tagliando da esporre sul parabrezza. La multa per la mancata esposizione del contrassegno è di 21 euro, viene ritirata nel caso in cui lo si porti successivamente alla polizia o ai carabinieri. Molto più grave invece è la sanzione per la circolazione con un veicolo non assicurato, che ammonta a 716 euro.

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Il Massimale assicurazione: cos'è

Il massimale

Quella del massimale è una scelta a cui prestare la massima attenzione, quando si stabiliscono gli accordi della Rc auto. In una polizza assicurativa di responsabilità civile, per massimale si intende il livello massimo che può essere risarcito per i danni provocati a terze persone. Oltre quel livello, è l'assicurato a rispondere in prima persona e di tasca proprio per tutti i danni che ha prodotto. Come si può ben immaginare si tratta di un'evenienza infausta, dalla quale ci si può cautelare alzando il premio da pagare.

Per la vecchia legge, il massimale minimo che le compagnie assicurative dovevano garantire di risarcire, era equivalente a 750mila euro, stabilito dalla legge sulla R.C. auto del 1969. Oggi, quasi 40 anni dopo, questa somma potrebbe non bastare a coprire tutti i danni causati in un incidente. Soprattutto, nel caso di incidenti gravi, con morti o feriti molto gravi, il calcolo dei danni patrimoniali, biologici e morali predisposto dalla magistratura, può essere molto alto, talvolta ben al di sopra di questa cifra. In particolare, il danno patrimoniale è proporzionale al reddito di cui la persona infortunata è stata privata, e può essere quindi anche molto ingente. Infatti, oggi i massimali minimi sono di 1 milione di euro per i danni alle cose e di 5 milioni di euro per i danni arrecati alle persone.


Nel raggiungere e superare il massimale concorrono solo ed esclusivamente le spese dovute alle vittime dell'incidente, e non possono quindi essere conteggiate le spese per accertare la responsabilità, come ad esempio parcelle legali o spese di tribunale. Comunque, tutte le compagnie offrono la possibilità di godere di un massimale più alto, pagando in proporzione un premio assicurativo più elevato. Alcune compagnie, non tutte, prevedono anche la possibilità, a fronte del pagamento di un premio piuttosto alto, di essere garantiti nel risarcimento di qualsiasi cifra alla quale possano ammontare i danni causati, quindi senza massimale.

Il massimale previsto per legge in Italia è uno tra i più bassi di tutta l'Unione Europea. Si pensa quindi che nel prossimo futuro, per armonizzare la nostra legislazione con quella comunitaria, i massimali verranno innalzati, con indubbio vantaggio per i consumatori.

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Cosa fare in caso di furto dell'auto

Cosa fare in caso di furto

La prima cosa da fare nel caso in cui vi sia stata rubata l'auto è andare a sporgere una denuncia di furto presso i carabinieri o la polizia. Non esistendo un modulo predefinito, la persona incaricata raccoglierà e trascriverà la denuncia. Nel caso in cui anche il libretto di circolazione sia stato rubato insieme al veicolo, bisogna indicarlo esplicitamente nella denuncia, e altrettanto va fatto per quanto riguarda il certificato di proprietà. E' importante farlo perché per avere il risarcimento bisogna restituire questi documenti alla compagnia o poter dimostrare (con la copia di una denuncia) che sono stati rubati.

Entro 3 giorni dal furto bisogna comunicare il fatto alla propria compagnia di assicurazione. Si possono seguire due procedure: se si ha un agente o un broker al quale fare riferimento, si può affidare a lui la comunicazione alla compagnia. Altrimenti, bisogna mandare una raccomandata con ricevuta di ritorno contenente la denuncia effettuata. Se il veicolo viene successivamente ritrovato, bisogna inviare alla compagnia il verbale di ritrovamento che ci è stato consegnato dalle Autorità competenti al momento della restituzione del veicolo. Se è necessario effettuare delle riparazioni in conseguenza del furto, è necessario segnalare al perito incaricato il luogo di sosta dell'auto e aspettare un suo via libera per farle partire.


Inoltre è bene notare che non tutte le polizze furto prevedono il risarcimento delle spese di custodia del veicolo che può essere necessario sostenere tra il ritrovamento della vettura e la consegna della stessa, e che possono essere anche ingenti, soprattutto nel caso in cui sia necessaria una riparazione. Se invece l'automobile non è stata ritrovata, la compagnia dovrebbe effettuare la liquidazione del risarcimento entro 30 giorni dalla segnalazione.

Per dare il via alle pratiche di liquidazione, bisogna far avere alla società di assicurazione la copia autenticata della denuncia e l'estratto della cronologia del P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico, dove è segnata la perdita di possesso del veicolo). E' inoltre necessario includere una copia del certificato di chiusura inchiesta, con il quale l'Autorità competente (dove si è sporta la denuncia) dichiara di aver provato a indagare per trovare il veicolo senza successo. Questo documento viene rilasciato dalla Procura della Repubblica del luogo dove è avvenuto il furto.

Se l'auto è in leasing bisogna anche inviare un attestato che certifica quanto resta da pagare (debito residuo) e quanto si è già pagato (le fatture passate). Alcune compagnie risarciscono anche le spese di nuova immatricolazione. La polizza furto va pagata fino alla sua scadenza, mentre per quella di responsabilità civile si può chiedere il rimborso per tutta la parte non goduta.

sabato 26 febbraio 2011

Bollo Auto: calcolo, scadenze e normativa

Che cos’è il bollo auto?
Definizione: Il bollo auto, chiamato anche bollo ACI, è una Tassa di Possesso di un Veicolo a Motore. In passato si chiamava “bollo di circolazione”, ma è una tassa che va pagata anche se non si usa la macchina, solo per il suo possesso.

Quanto costa il bollo auto?
Il bollo auto è una tassa il cui importo varia in base alla potenza dell’auto, espressa in KW (kilowatt) o in CV (cavalli).

Chi deve pagare il bollo auto?
Il bollo deve essere pagato da chi risulta intestatario dell’auto al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) l’ultimo giorno stabilito per il pagamento.
Pagamento bollo auto online: questo servizio è disponibile on-line sul sito dell’ACI (servizi.aci.it/Bollonet/), solo per i residenti in Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia, Toscana, Umbria, provincia autonoma di Bolzano e provincia autonoma di Trento.

Dove si va a pagare il bollo auto?
Il bollo può essere pagato all’ACI, alle Poste, in Tabaccheria o presso le agenzie di pratiche assicurative.
Calcolo Bollo Auto Online

Vuoi sapere quanto ti costa il bollo dell’auto?
Sul sito dell’agenzia delle entrate è disponibile un programma gratuito che permette di calcolare online l’importo del bollo auto in base alla targa o alle caratteristiche dell’auto (KW e Cavalli). E anche il sito dell’ACI (Automobile Club d’Italia) mette a disposizione uno strumento per calcolare il bollo auto da pagare

Calcolo Bollo Auto – ACI
Dati richiesti per il calcolo del bollo della macchina da pagare: Tipo di pagamento (rinnovo di pagamento, prima immatricolazione, veicolo reimmatricolato, rientro da esenzione, riacquisto di possesso, targa prova, integrazione per complessi, pagamento integrativo, pagamento anticipato), Tipo di veicolo (autoveicoli, autoveicoli, autovetture, autocarri, rimorchi, motoveicoli, autoscafi motorizzazione civile, autoscafi marina mercantile, autoscafi regione, ciclomotori, minicar), targa.


online.aci.it/acinet/calcolobollo/index.asp

Calcolo bollo auto in base ai KW o ai CV –
Agenzia delle Entrate
Dati richiesti: potenza espressa in Kw o Cv, direttiva Euro (nessuna, Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6), Regione (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige,Umbria, Valle d’Aosta, Veneto), Tipo di Vicolo (autoveicolo, motoveicolo, ciclomotore), presenza o meno di impianto a GPL o Metano.
Una volta inseriti i dati basta cliccare sul bottone “calcola importo” e si ottiene la tassa annuale da pagare per il rinnovo del bollo.

www1.agenziaentrate.it/servizi/bollo/calcolo/kw_cv_ins.htm

Calcolo bollo auto in base alla targa del veicolo – Agenzia delle Entrate
I dati da inserire per il calcolo sono solamente la Categoria del veicolo (autoveicolo, motoveicolo o rimorchio) e la Targa del veicolo.

www1.agenziaentrate.it/servizi/bollo/calcolo/RichiestaPagamentoSemplice.htm

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Polizza RCA scaduta: Si può circolare su strada?

E’ sempre una buona norma segnarsi in agenda la data di scadenza della polizza auto. Ecco cosa fare e quali rischi si corrono se si ha la polizza auto scaduta.

Ecco cosa dichiara il Codice Civile in caso di polizza auto scaduta:
Art. 1901 Codice Civile. Mancato pagamento del premio
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Si può circolare su strada se si ha la polizza RCA scaduta?
Solitamente, dalla data di scadenza della polizza l’assicurato non paga la polizza RCA, la polizza non scade immediatamente, ma è ancora valida per 15 giorni a partire dalla data di scadenza. In questi 15 giorni, chiamati anche “periodo di tolleranza”, si può circolare su strada e, in caso di sinistro, si è coperti dall’assicurazione. Ma trascorsi i 15 giorni, se l’assicurato non rinnova la polizza RCA, l’assicurazione viene sospesa a partire dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno dopo la scadenza. A questo punto non si può più circolare su strada.

Quali rischi si corrono a circolare in auto con la polizza scaduta?
Se si circola su strada con la polizza RC Auto scaduta si rischia una multa salata, di importo compreso tra 715,95 e 2.867,07 euro, come stabilito dall’art.193 del nuovo Codice della Strada. Si rischia quindi la multa anche se ci si trova nei 15 giorni del periodo di tolleranza, nel caso in cui si abbia una polizza con scadenza non annuale, come le polizze provvisorie, in caso si abbia disdetto il contratto di assicurazione auto nel caso in cui la RCA non preveda il tacito rinnovo. Se ci si trova nei 15 giorni successivi alla scadenza della polizza, l’importo della multa viene però ridotto di un quarto.


Art. 193 Codice della Strada. Obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile
1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.
2. Chiunque circola senza la copertura dell’assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 715,95 a euro 2.867,07.
3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta ad un quarto quando l’assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all’art. 1901, secondo comma, del codice civile. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è altresì ridotta ad un quarto quando l’interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell’organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l’interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l’organo accertatore di una cauzione pari all’importo della sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l’organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell’importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria. (*)
4. Si applica l’articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall’organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore. Quando l’interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l’organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all’avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l’ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell’articolo 213. (*)
(*) Così modificato dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conv. del decreto-legge n. 151/2003.


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Franchigia assoluta: cos'è e come Funziona

La franchigia assoluta è la clausola di franchigia assicurativa più usata sul mercato italiano.

La franchigia in una polizza assicurativa di responsabilità civile per auto è quella parte di risarcimento che rimane a carico dell'assicurato che ha determinato il danno. La franchigia assoluta è sempre a carico dell'assicurato, a prescindere dall'entità del danno provocato nel sinistro stradale e si differenzia dalla franchigia relativa perché non cambia a seconda che l'entità dei danni provocati superi o meno il limite della clausola di franchigia.

Per chiarire, facciamo l'esempio di una franchigia assoluta che ammonti a 1000 euro. Se nel corso dell'incidente provochiamo danni per 700 euro (quindi una somma inferiore alla franchigia) siamo tenuti a restituire i 700 euro alla compagnia di assicurazione che li avrà risarciti al danneggiato. Se provochiamo invece un incidente con risarcimento danni richiesto superiore alla franchigia, ipotizziamo 1500 euro, siamo comunque tenuti a restituita alla compagnia che ha liquidato il danno i 1000 euro della franchigia, mentre la compagnia avrà a suo carico tutte le spese che eccedono rispetto a questa somma.

Quindi, il calcolo è semplice: 1500 euro di danni, di cui 1000 a carico dell'assicurato in quanto limite della franchigia assoluta e 500 a carico dell'assicuratore. Sia per quanto riguarda franchigia assoluta che relativa l'assicurato, quando stipula la polizza, è sempre tenuto a dare le opportune garanzie alla sua compagnia di assicurazione per la restituzione della franchigia stessa.


In generale comunque nelle polizze R.C. auto la franchigia assoluta varia da un minimo di 200 euro a un massimo di 500 euro. La franchigia assoluta è ormai generalmente espressa in valori assoluti, ma può capitare anche di trovarla espressa in percentuale rispetto al danno del sinistro stradale. Bisogna comunque fare bene i propri calcoli, per verificare la convenienza di una franchigia assoluta.

Perché se è vero che il premio di una polizza con franchigia può costare fino al 15% in meno, una franchigia assoluta di 500 euro può poi decisamente vanificare quel risparmio. In definitiva, le polizze con franchigia sono una soluzione conveniente soprattutto nel caso in cui si sia particolarmente convinti di essere guidatori dalla guida sicura, con meno probabilità, rispetto alla media, di provocare incidenti.

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venerdì 25 febbraio 2011

Eventi atmosferici: come ci si comporta con l'assicurazione auto

Ecco cosa si deve fare in con l'assicurazione dell'auto in caso di Eventi atmosferici

L'Italia non è un paese su cui si siano particolarmente scatenati gli elementi atmosferici: per questo motivo sono relativamente poco diffusi sul mercato assicurativo nostrano le polizze che tutelano le auto dalla furia delle calamità naturali. E' una possibilità comunque presente e attivabile: quasi tutte le compagnie che si occupano di assicurazione auto offrono anche prodotti che tutelano da questo genere di eventi.
In ogni caso, le compagnie non sono costrette per legge a concederle. E' un'assicurazione facoltativa quindi, non solo per l'assicurato, ma anche per l'assicuratore.

Gli eventi atmosferici previsti da questa polizza possono comprendere tempeste, bufere, uragani, grandinate, tifoni, frane, valanghe, alluvioni, inondazioni, trombe d'aria e slavine. Anche i danni causati da ghiaccio o neve sono compresi in questa tutela. E' chiaro che alcuni tra questi fenomeni non sono caratteristici per il nostro clima, quindi è praticamente inutile, ad esempio, un'assicurazione contro tempeste, mareggiate, tifoni o uragani. ? difficile infatti che, qualora questi eventi colpiscano il nostro veicolo, abbiano anche la potenza per danneggiarlo gravemente. Più interessanti, sono invece, le polizze che prevedono una copertura contro inondazioni o frane, eventi che non sono rarissimi a verificarsi, in particolare in alcune zone del territorio nazionale. Sono esclusi dalle polizze eventi atmosferici tutti i danni legati agli incendi.


Si tratta in ogni caso di polizze che possono essere personalizzate o concordate con l'assicurato, per inserire clausole che le possano avvicinare il più possibile ai rischi, e quindi alle esigenze, del cliente, in relazione al contesto in cui vive e usa l'auto. Come nel caso delle polizze incendio vengono rimborsati sia i danneggiamenti all'auto, con conseguente riparazione, che la sua completa e totale distruzione. In quest'ultimo caso il risarcimento deve corrispondere al valore commerciale della macchina quale era al momento della calamità. Il valore corrisponde a quello dichiarato dalle riviste di settore, come Quattroruote o Eurotax.

Alla richiesta per il risarcimento del sinistro deve necessariamente accompagnarsi una denuncia della polizia, dei carabinieri, dei vigili del fuoco o della protezione civile che attesti che la calamità naturale ha avuto luogo. In assenza di questa dichiarazione, si ha però diritto a chiedere che si possa fare riferimento alle rilevazioni dell'Osservatorio meteorologico più vicino al luogo della calamità e del sinistro.

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Conservare la classe di merito in caso di incidente: ecco come fare

Ecco come ci si deve comportare per Conservare la classe di merito in caso di incidente.

La formula assicurativa R.C. Auto con meccanismo bonus malus prevede che normalmente, per ogni incidente causato con colpa, si venga declassati di due classi, con il conseguente aumento del premio assicurativo. Questa regola generale può però prevedere alcune eccezioni. Non sempre, infatti, conviene far risarcire il danno alla compagnia propria o altrui (con il risarcimento diretto). In alcuni casi, soprattutto quando il sinistro è di modesta entità, può essere conveniente pagare in prima persona il danno ed evitare di perdere due classi, per recuperare le quali occorrerebbero poi 2 anni senza causare incidenti. Anche se si decide di procedere in questo modo, è sempre consigliabile denunciare comunque il sinistro alla propria assicurazione, specificando che si intende procedere personalmente alla liquidazione del danno.

La facoltà di risarcirsi il danno da soli non è però compresa in tutte le polizze di responsabilità civile: in questo caso occorre accertarsi delle condizioni previste dalla propria polizza o, meglio ancora, richiedere nel momento in cui si firma il contratto di avere questa opzione. Con la nuova normativa dell'indennizzo diretto, il risarcimento viene generalmente liquidato dalla compagnia assicurativa del soggetto danneggiato. In questo caso, bisogna rivolgersi alla CONSAP, (la Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici), a cui è stato delegato dalla nuova legge il compito di dirimere questioni del genere.


Si va negli uffici della CONSAP per sapere a quanto ammonta il risarcimento liquidato per il nostro incidente dalla compagnia assicurativa di chi è stato danneggiato durante il sinistro. Nella comunicazione che si invia all'Istituto, la cui unica sede si trova a Roma, bisogna specificare tutti i danni inerenti al sinistro, le persone e gli altri veicoli coinvolti, la loro compagnia di assicurazione, la data, il luogo e l'ora in cui il sinistro si è verificato. Sarà poi la stessa CONSAP a spedire all'interessato una lettera con l'importo del risarcimento, che è considerato un dato personale e riservato.

Se si decide di "salvaguardare" la propria classe di merito e pagare personalmente il risarcimento della somma, l'ufficio presso il quale bisogna liquidarla si chiama Stanza di Compensazione. Questo stesso ufficio della CONSAP spedirà sempre via posta il documento da portare alla propria compagnia di assicurazione, che conserverà o restituirà quindi la classe di merito corretta. Per poter avviare questa procedura, occorre che il danno del sinistro sia stato risarcito a titolo definitivo. La CONSAP si trova a Roma, in Via Yser 14. Tutte le informazioni relative ai suoi servizi si possono rinvenire sul sito www.cosvap.it

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domenica 20 febbraio 2011

Disdetta Polizza Assicurativa: Come si fa e Modulo

Modulo di disdetta assicurazione (Disdetta Assicurazione)
Il modulo o modello di disdetta dell'assicurazione deve essere inviato alla propria compagnia assicuratrice per fare cessare l'assicurazione sul proprio veicolo ed ottenere il documento "attestazione dello stato di rischio", detto comunemente attestato di rischio.
La comunicazione deve essere fatta, al massimo, entro 15 giorni dalla scadenza della polizza se questa prevede il tacito rinnovo.

Ecco un esempio della lettera da inviare, via raccomandata o fax:
(clicca qui per scaricare il modulo di disdetta in formato PDF)


Mittente:________________

________________

________________



Spettabile Compagnia ___________

________________________________

Agenzia di   ___________________

________________________________





Oggetto: DISDETTA POLIZZE ASSICURATIVE






              Con la presente, ai sensi dell'art. 5

della Legge 2 aprile 2007, n. 40, vi comunico che

intendo disdire, alla prossima scadenza, la polizza

 di assicurazione attualmente in essere con la

 vostra Compagnia. Di seguito i dati

della polizza e del veicolo:



polizza RCA n. _________________

polizza Incendio-Furto n. _____________

veicolo  ___________________

targato   ________________________.





Resto in attesa del rilascio del documento "Attestazione

dello Stato di Rischio" nei termini previsti dalla normativa

vigente.



                        Distinti saluti.



_________________ __________________________

Luogo e data Firma

Copertura Assicurativa: cos'è

Tramite un contratto di assicurazione ci si garantisce contro il verificarsi di un evento futuro e incerto (rischio), generalmente dannoso per la propria salute o patrimonio. L'assicurazione ha lo scopo precipuo di "trasformare il rischio in una spesa". Infatti attraverso la stipula di un contratto, l'assicurando "quantifica" il danno patrimoniale che esso avrebbe se l'evento garantito (il rischio) si verificasse.
Più precisamente, si parla dell'esistenza di un'alea di rischio (rischio aleatorio). Affinché si possa concludere un contratto di assicurazione, occorre che l'eventuale verificarsi del rischio non sia controllabile da nessuna delle due parti (né da parte di colui che intende assicurarsi, né da parte della società di assicurazione).
Attraverso il versamento del premio, la società accolla a sé la gestione dell'eventualità del verificarsi dell'evento (detto "sinistro") al concretizzarsi dello stesso, corrispondendo all'assicurato (ovvero agli eventuali eredi e/o beneficiari da quest'ultimo indicati) il capitale (o la rendita nel caso ad esempio di assicurazioni sulla vita) pattuito.
Il costo determinato, detto "premio (dal latino pretius) assicurativo" viene calcolato in base alla probabilità che l'evento stesso si verifichi. Questa viene determinata sulla base di svariati elementi, i cui principali possono così essere riassunti:


a) tavole statistiche (attuariali);
b) esperienza mutualistica dell'impresa (fabbisogno dell'impresa);
c) esperienza mutualistica del mercato nel detto rischio.
I contratti assicurativi possono essere sottoscritti come libera scelta tra individui (o società) e società di assicurazione e possono riguardare i più svariati campi (assicurazioni sul verificarsi di infortuni, di malattie, di incidenti, di eventi naturali, ecc.).
Una tipologia particolare di questi contratti riguarda gli eventi della vita umana, intesi come morte o sopravvivenza; in quest'ultimo caso, il rischio è rappresentato dal venir meno dei mezzi economici per mantenere il tenore di vita acquisito.

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Fata Assicurazioni

La società Fata Assicurazioni, nata nel 1927 e dal 2000 sotto il controllo del GruppoGenerali, è una compagnia assicurativa, che vede la sua maggiore specificità nella tuteladel settore agricolo, in tutte le sue sfaccettature. Tra le sue polizze, alcune sono dedicate ad allevatori, produttori vitivinicoli, proprietari di agriturismo. Leader italiano nel ramo della protezione dalla grandine.

La compagnia di assicurazioni viene fondata nel 1927 con il nome di Scintilla. Solo nel 1948 prenderà il nome definitivo di F.A.T.A., acronimo per Fondo Assicurativo Tra Agricoltori. Diventerà inoltre la società specializzata del Gruppo Federconsorzi per quanto riguarda l’erogazione di servizi finanziari. Tra il 1948 e il 1985 FATA conquista e rafforza la propria leadership all’interno del comparto agricolo grazie alla capillarità dei Consorzi Agrari, ovvero quelle Società Cooperative che operano come intermediari di beni e servizi destinati all'agricoltura presenti sul tutto il territorio nazionale. La società intensifica inoltre i rapporti anche con le due grandi Organizzazioni Professionali degli agricoltori: la Confederazione Nazionale dei Coltivatori Diretti e la Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana. Il 1985 è l’anno del rafforzamento: viene varato un piano di crescita e diversificazione della rete distributiva, in cui è prevista l'apertura di nuove agenzie nei centri urbani al fianco delle tradizionali agenzie agricole. In questo periodo vengono inaugurate oltre 40 Agenzie Generali
Nel 1994, Fata Assicurazioni viene acquisita dall’INA, portando avanti ulteriormente il proprio piano di rafforzamento interno, mentre nel 2000, a seguito del risultato positivo dell'Opas (Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio) lanciata dalle Assicurazioni Generali sulla totalità delle azioni ordinarie Ina, Fata passa sotto il controllo del Gruppo Generali. Anche dopo il passaggio, Fata conferma il proprio ruolo società assicurativa specializzata nel settore agricolo e rafforza il suo rapporto con i Consorzi Agrari. Al fine di coprire la maggior parte del territorio nazionale, vengono ampliati accordi di partnership commerciale con alcune Federazioni locali della Coltivatori Diretti e con la Confagricoltura
Fata Assicurazioni dispone nel 2006 di 150 Agenzie Generali e oltre 700 Sub Agenzie, che le consentono di presidiare capillarmente il territorio.
Il 30 dicembre 2006 FATA Assicurazioni S.p.A.da origine a 2 distinte società: FATA Assicurazioni Danni S.p.A. e Fata Vita S.p.A.
Quest’ultima vede tra i suoi prodotti, polizze dedicate anche piani previdenziali e di gestione del risparmio. E’ presente anche, accanto alle più classiche assicurazioni sulla vita, anche un piano di pensione complementare.
La realizzazione di due distinte compagnie assicurative è testimonianza della continua crescita della società, che intende rafforzare la propria presenza nel mercato e proporsi con rinnovata immagine ed efficienza a tutti i suoi Clienti, aumentano le proprie specificità così da fornire un servizio il più possibile su misura del cliente..
La società non vuole però dimenticare il mercato dell’agricoltura, restando partner ideale e leader di mercato con Fata Assicurazioni S.p.A, mentre la neonata Fata Vita S.p.A., invece si propone di offrire garanzie e sicurezze a coloro che intendono salvaguardare il proprio reddito ed il proprio futuro, nonchè quello dei loro cari.


Prodotto di punta
La rete di vendita FATA opera anche attraverso le strutture territoriali delle Organizzazioni Professionali degli Agricoltori Coldiretti e Confagricoltura.
Tutte le strutture territoriali della Confagricoltura si avvalgono dei normali prodotti assicurativi della società assicurativa.
FATA, all’interno del Gruppo assicurativo Generali, ha assunto e mantenuto il ruolo di impresa specializzata nel settore agricolo raccordandosi con il mercato di riferimento anche attraverso accordi di partnership commerciale con i Consorzi Agrari e alcune Federazioni locali della Coldiretti che hanno assunto la veste di Agenti Generali
Tra i fiori all’occhiello della società, la polizza Grandine, che la vede leader sul mercato italiano con una quota di circa il 15%. La polizza Grandine tutela il lavoro di chi opera nel settore agricolo contro le conseguenze di eventuali accadimenti atmosferici che possano pregiudicare il buon andamento e la crescita di un'azienda agricola.
Include il rischio grandine e, seppur in misura ridotta, anche gelo, brina e avversità atmosferiche.
Fata Assicurazioni mantiene ad oggi rapporti di collaborazione con 90 Consorzi di Difesa sui 102 operanti in Italia e stipula, annualmente, circa 50.000 contratti grandine per una raccolta premi complessiva di oltre 36 milioni di Euro.
Globale Agricoltura è invece una nuova polizza multirischi dedicata e riservata all’azienda agricola. Innovativa, flessibile e modulare, Globale Agricoltura viene costruita di volta in volta sulle specifiche esigenze di ogni singola azienda e tutela l’imprenditore agricolo in ogni singola fase del processo produttivo: a partire dalla semina fino alla lavorazione, senza dimenticare i processi che entrano in gioco dalla raccolta sino ad arrivare alla trasformazione, così come lo stoccaggio e la vendita dei diversi prodotti.
Per venire incontro a una realtà in costante divenire, la società ha pensato anche ai proprietari di aziende agrituristiche, che possono usufruire di una polizza specifica. I prodotti di Agrisicura tutelano l'imprenditore che offre servizi di ricezione ed ospitalità nell'ambito della propria azienda agricola mediante: la garanzia di responsabilità civile verso terzi, sia per quanto riguarda l’alloggio, che la ristorazione e tutte le attività sportive e ricreative effettuabili nell’azienda o sotto la responsabilità del titolare; un’assicurazione contro gli incendi che preveda sia l’ipotesi di atti dolosi, ma soprattutto che tuteli anche i beni dei clienti della struttura ricettiva; protezione contro il furto, sia sui veicoli dei clienti, che sui cavalli dell’azienda agrituristica e nell’ipotesi di furto o rapina ai danni del titolare; copertura sugli infortuni degli ospiti durante le escursioni a cavallo e del titolare o dei suoi famigliari all’interno dell’azienda.
Nel 1998 viene inoltre lanciata una polizza ancora più specifica, dedicata al mondo degli allevatori di bestiame. Fata Assicurazioni entra nel mercato della sicurezza degli allevamenti, che fino ad oggi non godevano di polizze dedicate.
Con la polizza denominata Arca di Noè l'allevatore può selezionare le garanzie che lo interessano entro i 15 tipi di rischi assicurabili ed affrontare così al meglio tutti gli imprevisti ed i rischi tipici della sua attività, sapendo di poter godere di servizi specializzati.

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Codice Assicurazioni: cos'è

Il nuovo Codice delle Assicurazioni Private

L'attuale legislazione italiana è racchiusa in un testo fondamentale, che nel 2005 ha assorbito e in buona parte aggiornato tutte le precedenti leggi. Si tratta del Codice delle assicurazioni private, decreto legislativo del 9 settembre 2005, aggiornato con altri due decreti, nel novembre 2007 e nel giugno 2008.
In questa sezione sono presentate tutte le caratteristiche generali del sistema e degli operatori assicurativi in Italia, a partire dalla definizione di polizza assicurativa, come contratto tra due soggetti (l'assicuratore e l'assicurato), con il primo che si accolla un rischio proprio del secondo, previo pagamento del premio assicurativo. I requisiti generali che devono essere posseduti da una polizza sono due: aleatorietà e onerosità. Quindi, il contratto assicurativo è basato sul pagamento di un premio (per cui si parla di onerosità) a fronte di un risarcimento, nel caso in cui un evento non prevedibile (aleatorietà del fatto) si verifichi nella vita dell'assicurato.
I due grandi rami assicurativi in Italia sono il ramo danni e il ramo vita. Il primo comprende il vastissimo settore delle assicurazioni di responsabilità civile, il secondo svolge l'oneroso ruolo di "secondo pilastro" della previdenza pubblica. Un settore in crescita, che può fornire soluzioni concrete e vantaggiose per il cliente, è poi quello delle mutue assicuratrici, nelle quali il soggetto intestatario della polizza diventa anche socio di una cooperativa, con tutti i vantaggi che ne possono conseguire: quando la mutua è in attivo, i costi delle polizze assicurative si abbassano.


La riassicurazione è invece un settore chiave delle economie mondiali e consiste, in pratica, nell'assicurazione delle assicurazioni. Le compagnie di assicurazione, infatti, si rivolgono a loro volta a degli altri assicuratori, i riassicuratori, per assicurare la propria esposizione al rischio rispetto alle polizze e agli eventuali risarcimenti. Gran parte del settore riassicurativo è organizzato in grandi gruppi transnazionali: i più grandi hanno sede in Germania, in Svizzera e negli Stati Uniti. I grandi gruppi riassicurativi hanno sempre contribuito a mantenere in piedi le economie mondiali dopo le grandi crisi , come l'attacco alle Torri Gemelle l'11 settembre 2001 o in seguito a grandi catastrofi (per esempio climatiche) che rischiano di bloccare lo sviluppo economico.

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venerdì 18 febbraio 2011

Assicurazioni Cattolica: Condizioni e Servizi.

E' bello seminare valori per raccogliere certezze.
Lo facciamo dal 1896, con una struttura fortemente radicata sul territorio, con una spiccata specializzazione nelle differenti esigenze assicurative, con agenti pronti ad ascoltare e preparati per risolvere.

Siamo una cooperativa, l’unica nel settore; la nostra materia prima è quindi fatta di persone. Proprio per questo le persone si mettono al sicuro affidando i loro rischi alla nostra esperienza. Cattolica Assicurazioni: storia, professionalità, idee e una vocazione chiamata futuro.

Una storia lunga oltre un secolo

Il 27 febbraio 1896 nasce a Verona Cattolica Assicurazioni, società cooperativa costituita per tutelare i piccoli proprietari terrieri dai danni provocati dalla grandine e dagli incendi. In pochi anni, la specializzazione nel ramo agricolo si amplia sino a coprire tutte le esigenze assicurative del mercato.
Alla sicurezza, a 360 gradi, la nostra Società dedica risorse, professionalità e idee. Nel secondo dopoguerra essa articola sempre più la propria proposta assicurativa.
Negli anni Novanta, in anticipo sulle tendenze del mercato, Cattolica sviluppa una logica distributiva multicanale, affiancando alla rete agenziale un sistema distributivo realizzato tramite accordi con il comparto bancario, la cosiddetta “bancassicurazione”.
Oggi Cattolica è una delle poche compagnie assicurative italiane con una storia ultra centenaria ed è rimasta la sola attiva sul mercato in forma cooperativa. Il Gruppo, costituito da 18 società, si colloca al 5° posto tra gli operatori di matrice assicurativa.

I valori che guidano la nostra missione


Al centro della nostra attività non c’è il prodotto, ma la persona. La nostra attenzione quindi è sempre rivolta alla relazione con il cliente, alla qualità e alla personalizzazione del servizio assicurativo.
Alcune fondamentali convinzioni ci hanno costantemente orientato nella nostra attività quotidiana: correttezza e trasparenza nel rapporto con i nostri interlocutori, valorizzazione dei collaboratori, ricerca della coerenza dei principi condivisi. I nostri obiettivi, espressione dei valori di ispirazione, sono:

creare valore stabile e duraturo per soci e azionisti;
soddisfare al meglio le esigenze del cliente;
valorizzare i collaboratori, promuovere la cultura d’impresa e concorrere allo sviluppo economico e sociale della collettività.

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Contratto Assicurativo: cos'è e come funziona.

Spesso i contratti assicurativi sono di difficile, se non impossibile interpretazione e ciò porta a non leggerli affatto. Le compagnie di assicurazione hanno abbandonato il modulo unico con stampa a caratteri microscopici, sostituendolo con veri e propri opuscoli separati dal modulo che contiene tutti gli elementi che identificano il contratto.


Quindi è bene accertarsi che all'atto della firma venga consegnato l'opuscolo che contiene le Condizioni Generali e  Particolari e, soprattutto, prima di firmare, leggere, chiedere spiegazioni di ciò che non è chiaro e soprattutto individuare, magari con l'aiuto dell'assicuratore, le clausole che contengono le garanzie che interessano, onde evitare amare sorprese al momento del sinistro.

Affinché il contratto di assicurazione produca gli effetti desiderati è necessario mettere in condizioni l’assicuratore di conoscere e valutare con esattezza il rischio che si intende garantire. Se viene richiesto di compilare un questionario  bisogna prestare molta attenzione e rispondere in modo chiaro ed esauriente. Una mancata risposta, una risposta inesatta o superficiale possono costare caro e, in alcuni casi, far perdere il diritto all’indennizzo (articolo 1892 del codice civile).

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sabato 12 febbraio 2011

Legge Bersani Assicurazioni Auto: come funziona?

La legge n. 40/2007, meglio conosciuta come Legge Bersani in materia di assicurazioni auto, permette in sostanza di ereditare la classe di merito di un parente (o propria), in caso di acquisto di una seconda (o terza) auto, nuova o usata. I parametri sono ben definiti, ma ci sono molti casi particolari di cui parliamo qui di seguito.
Vi ricordiamo che NON è possibile usufruire della classe agevolata Bersani in questi casi:

Auto già assicurata, anche se per poco tempo.
Stipulando un nuovo contratto su una auto che già aveva una assicurazione, in assenza di un passaggio di proprietà.
In tutti i casi in cui l’attestato di rischio è più vecchio di 5 anni. Alcune compagnie richiedono invece che la assicurazione da cui si prende la classe sia attiva.
Non è possibile trasferire la classe tra tipologie di veicoli diversi. Ad esempio una auto non può ereditare la classe di un motoveicolo ne’ di un autocarro e viceversa.
Non si ereditano classi nel caso di aziende, quindi ne’ all’interno dell’azienda, ne’ tra parenti ed azienda di famiglia, di nessun tipo.
Non è possibile ereditare la classe di un parente se non è nello stesso stato di famiglia (ad esempio, un figlio che non ha più la residenza con i genitori non può ereditare la classe del padre).
E’ invece possibile usufruirne senza problemi in questi casi:


Assumendo la classe di rischio di un altro proprio veicolo oppure di un parente di 1o grado: madre, padre, figlio, fratello, sorella, purchè convivente (stessa residenza come da Stato di Famiglia)
Vendendo la propria auto ad un altro appartenente al nucleo familiare
Stipulando un contratto anche con una compagnia diversa da quella dell’attestato di rischio del parente
Si può ereditare la classe di una moto per un’altra moto, di un ciclomotore per un altro ciclomotore, e ovviamente di un’auto per un’auto.
Chiunque avesse domande da fare riguardo il proprio caso particolare, può farlo andando sul nuovo articolo qui: Legge Bersani. Per ragioni tecniche, abbiamo sospeso i commenti qui sotto, che rimangono tuttavia disponibili per la consultazione.
Vi ricordiamo che le risposte che darà l’admin saranno dei semplici pareri personali senza alcuna valenza giuridica.
Per leggere altri casi particolari, potete anche leggere il vecchio arti

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Broker Assicurativo: cos'è?

I broker assicurativi

Rivolgersi a un broker assicurativo, piuttosto che a un agente monomandatario, vuol dire affidarsi a un professionista indipendente, il cui compito è mediare tra le esigenze del cliente e la varietà del mercato assicurativo: il broker per definizione non è legato a nessuna compagnia. Questa figura professionale è regolata nella nostra legislazione dal Codice delle assicurazioni (decreto legislativo del 2005), che la definisce come un professionista che mette in collegamento con imprese di assicurazione o riassicurazione, senza nessun vincolo, i consumatori o le aziende che voglio stipulare una polizza assicurativa, assistendoli nella firma, nella gestione e nell'esecuzione del contratto.

Storicamente in Italia questa possibilità si è imposta inizialmente nei rapporti tra aziende e assicurazioni, per poi diventare un punto di riferimento utile anche per i consumatori privati. Attualmente il fenomeno è ancora relativamente poco diffuso (meno del 3% delle polizze vengono stipulate attraverso intermediazione indipendente) ma in crescita: in Italia i broker sono circa 1300. Il lavoro di intermediazione del broker è retribuito con una commissione versata dalla compagnia assicurativa, che egli è tenuto per legge a dichiarare e a dimostrare. è importante verificare sempre la trasparenza del lavoro del broker, per essere certi di stipulare la polizza più conveniente per il cliente e non per il mediatore.


Chi si rivolge a un broker, gli conferisce innanzitutto il mandato di esplorare il mercato per creare il match ideale tra le esigenze della domanda e le concrete opportunità dell'offerta. Tra i vantaggi di rivolgersi ad una figura indipendente c'è senz'altro l'approccio personalizzato e integrato a tutte le problematiche assicurative del cliente. Questa personalizzazione è resa possibile da una conoscenza che si presume globale e aggiornata, al fine di valutare i rischi e le opportunità del mercato. I broker sono iscritti in un albo tenuto dall'Isvap, per entrarvi devono sostenere un esame di ammissione (requisito di professionalità), non aver ricevuto condanne penali o essere stati dichiarati falliti (requisito di onorabilità) e dimostrare di non avere nessun rapporto privilegiato con singole compagnie di assicurazione (requisito di autonomia). Inoltre, e si tratta di un aspetto estremamente importante, devono avere la copertura assicurativa di responsabilità civile professionale, una garanzia che tutela i premi pagati dai clienti (requisito di garanzia).

Ulteriore fonte di tranquillità per l'assicurato è l'esistenza di un "Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione", che garantisce un risarcimento per i danni causati dall'attività dei broker che non sono stati indennizzati attraverso le polizze di responsabilità civile. L'attività del broker segue l'assicurato dalla ricerca della polizza ideale alla firma del contratto, che entra in vigore dalle ore 24.00 del giorno successivo. Inoltre, in caso di sinistro, è proprio il broker il soggetto tenuto all'assistenza nei confronti dell'assicurato. Sempre il broker è tenuto alla revisione periodica del contratto con la compagnia di assicurazione.

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giovedì 10 febbraio 2011

Assicurazioni Vita: Le Migliori Polizze Web

Le assicurazioni vita sono delle polizze assicurative che ti tutelano in caso di decesso o di grave inabilità al lavoro garantendo così un sostegno econmico ai familiari in caso di inaspetttata scomparsa dell’assicurato.

Oggi quasi tutte le compagnie di assicurazione offrono, tra i loro prodotti,  polizze vita ma ognuna presenta condizioni e coperture completamente diverse rispetto alle altre.
Per questo ho voluto creare questa piccola lista con le migliori assicurazioni vita specificando per ognuna le principali caratteristiche.
Come al solito ti invito a dire la tua nei commenti o a indicarmi altre polizze vita che non sono presenti nella lista.
Assicurazioni vita
Polizze vita Toro Assicurazioni
La Toro prevede diverse assicurazioni ramo vita con coperture diverse per adattarsi ad ogni esigenza. Tra tutte ho trovato molto interessante la polizza TempoVita che garantisce un consistente capitale ai familiari dell’assicurato in caso di morte e prevede forti sconti ai soggetti con determinati stili di vita e condizioni di salute.
Polizze vita Genialloyd
Genialloyd propone la polizza vita Onlife che prevede la possibilità di scegliere il capitale assicurato fino ad un massimo di 250.000 euro e nessun obbligo di visita medica. La polizza è sottoscrivibile da tutti, italiani e stranieri, purchè di età compresa tra i 18 e i 70 anni.
Polizze vita Generali


Le Generali propongono una serie di assicurazioni vita con caratteristiche diverse in base agli obiettivi: investimento, rendita e protezione. Ognuna prevede la tutela economica dei propri cari in caso di scomparsa prematura con in più il vantaggio dell’investimento.
Polizze vita Reale Mutua
Anche la Reale Mutua offre diverse assicurazioni vita per soddisfare le diverse esigenze dei suoi clienti. La polizza Valore Vita garantisce un’alta personalizzazione grazie alle tante coperture aggiuntive per tutelare la tua famiglia.
Polizze vita Helvetia
Helvetia Tutela è un’assicurazione vita che richiede l’accertamento, tramite visita medica, delle tue reale condizioni di salute e garantisce un capitale o una rendita prestabilita alla tua famiglia in caso di morte prematura. Il capitale assicurato varia in funzione dell’età e delle condizioni di salute dell’assicurato e del premio versato.
Altre assicurazioni vita
Ecco alcune altre compagnie che offrono assicurazioni vita:
- assicurazioni vita SASA
- assicurazioni vita Unipol
- assicurazioni vita Cattolica
Ovviamente le polizze vita sono offerte dalla quasi totalità delle compagnie di assicurazioni tradizionali mentre quelle online sono ancora un po indietro focalizzando la propria offerta sulle polizze auto.
Se vuoi puoi sempre segnalare un’assicurazione vita che reputi interessante nel box per i commenti che trovi in fondo alla pagina.
Conclusioni
Le assicurazioni vita sono strumenti molto utili per assicurare a te e alla tua famiglia la sicurezza di un capitale garantito in caso di scomparsa prematura e, generalmente, vengono affiancate a soluzioni previdenziali alternative garantendo così anche la tua vecchiaia.
Rappresentano uno strumento indispensabile che puoi affiancare al tuo mutuo o ad un’altro finanziamento così da tutelare i tuoi cari.
Le polizze vita, inoltre, garantiscono una rendita con tassi di interesse spesso vantagiosi e alcune compagnie arrivano anche a proporre un minimo garantito mettendoti al riparo dall’andamento dei mercati.

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mercoledì 9 febbraio 2011

Assicurazioni Moto

Le assicurazioni per la moto (come quelle per le auto) possono essere suddivise in due tipologie: la RC moto e la moto rischi diversi.

La RC moto, tutela il proprietario (e del conducente) contro il rischio della responsabilità civile per i danni provocati a terzi in conseguenza di un incidente stradale.

Le assicurazioni moto rischi diversi, le altre garanzie per la moto, tutelano soprattutto la copertura dei danni che possono essere subiti dalla motocicletta in caso di incidente o di incendio, gli effetti di violenti fenomeni atmosferici, la perdita della moto per furto, ma anche danni fisici riportati dal motociclista, il ritiro della patente o l'offerta di un servizio di assistenza in caso di mancato funzionamento di moto o scooter.

Contrariamente a quanto avviene per le automobili, per le assicurazioni moto la scelta normalmente si limita alla sola assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile perché spesso i premi sono troppo elevati (specie per le polizze furto e incendio della moto) rispetto al rischio di un danno patrimoniale di entità di solito modesta. Discorso diverso per l'assicurazione Rc moto ciclomotori e moto che richede un impegno economico minore.

Per quanto riguarda le tariffe delle assicurazioni molto non esiste sul mercato una compagnia più conveniente in assoluto perché le singole polizze moto possono essere più o meno vantaggiose a seconda del profilo del motociclista e delle sue caratteristiche peculiari. Il premio viene infatti determinato in base a differenti parametri, che sono aumentati dopo la libera di gestione tariffaria. Incidono sul costo della polizza l'età ed il sesso del motociclista, l'area di residenza dell'assicurato, le caratteristiche della moto (marca, modello…), e a volte anche la professione e lo stato civile del conducente.


L'assicurazione RC moto risarcisce i danni fisici e materiali procurati a terzi dalla circolazione della moto, motorino, scooter o ciclomotore. In caso di sinistro il soggetto danneggiato dalla moto può chiedere direttamente l'indennizzo alla compagnia entro il limite della somma per la quale è stata stipulata l'assicurazione, il massimale, il cui importo minimo stabilito per legge è pari a 774.683,35 euro.

Il contratto di RC moto ha solitamente durata annuale, anche se è possibile stipulare contratti di durata inferiore: le cosiddette polizze temporanee, che generalmente hanno durata massima di sei mesi.

Le condizioni contrattuali per le assicurazioni moto delle esclusioni che in linea generale sono le stesse previste delle polizze auto. In aggiunta a queste una delle esclusioni più importanti per moto e ciclomotori riguarda il trasporto dei passeggeri sui ciclomotori non conforme alle regole del Codice della strada. Siccome sui motorini non è ancora permesso trasportare un passeggero, avere un incidente con il ciclomotore che ospita più di un passeggero sulla sella comporta la rivalsa della compagnia per il rimborso dei danni.

Una delle caratteristiche dell'assicurazione RC moto più interessanti per l'assicurato riguarda la sospensione della polizza, utile per esempio nel caso di vendita o demolizione della propria molto quando non sia ancora in possesso di un'altra moto su cui trasferire il contratto. Per ottenere la sospensione dell'assicurazione moto, il periodo della polizza in corso con un premio pagato deve avere una durata residua di almeno tre mesi. La sospensione è concessa per una durata massima di 12 mesi. Se entro questo termine non si chiede la riattivazione del contratto, quest'ultimo si estingue il premio già pagato rimane in tasca dalla compagnia. Nel caso si riattivi, la durata dell’assicurazione viene prorogata per un periodo pari a quello della sospensione. La sospensione della polizza moto non è mai consentita per i contratti di durata inferiore all'anno in caso di furto.

Solitamente, in caso di furto della moto, le compagnie permettono di beneficiare per un veicolo a due ruote di vostra proprietà, della classe di merito maturata, purché la firma della polizza avvenga entro un determinato termine (di norma sei mesi) dalla risoluzione dell'altro.

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