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sabato 26 febbraio 2011

Bollo Auto: calcolo, scadenze e normativa

Che cos’è il bollo auto?
Definizione: Il bollo auto, chiamato anche bollo ACI, è una Tassa di Possesso di un Veicolo a Motore. In passato si chiamava “bollo di circolazione”, ma è una tassa che va pagata anche se non si usa la macchina, solo per il suo possesso.

Quanto costa il bollo auto?
Il bollo auto è una tassa il cui importo varia in base alla potenza dell’auto, espressa in KW (kilowatt) o in CV (cavalli).

Chi deve pagare il bollo auto?
Il bollo deve essere pagato da chi risulta intestatario dell’auto al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) l’ultimo giorno stabilito per il pagamento.
Pagamento bollo auto online: questo servizio è disponibile on-line sul sito dell’ACI (servizi.aci.it/Bollonet/), solo per i residenti in Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia, Toscana, Umbria, provincia autonoma di Bolzano e provincia autonoma di Trento.

Dove si va a pagare il bollo auto?
Il bollo può essere pagato all’ACI, alle Poste, in Tabaccheria o presso le agenzie di pratiche assicurative.
Calcolo Bollo Auto Online

Vuoi sapere quanto ti costa il bollo dell’auto?
Sul sito dell’agenzia delle entrate è disponibile un programma gratuito che permette di calcolare online l’importo del bollo auto in base alla targa o alle caratteristiche dell’auto (KW e Cavalli). E anche il sito dell’ACI (Automobile Club d’Italia) mette a disposizione uno strumento per calcolare il bollo auto da pagare

Calcolo Bollo Auto – ACI
Dati richiesti per il calcolo del bollo della macchina da pagare: Tipo di pagamento (rinnovo di pagamento, prima immatricolazione, veicolo reimmatricolato, rientro da esenzione, riacquisto di possesso, targa prova, integrazione per complessi, pagamento integrativo, pagamento anticipato), Tipo di veicolo (autoveicoli, autoveicoli, autovetture, autocarri, rimorchi, motoveicoli, autoscafi motorizzazione civile, autoscafi marina mercantile, autoscafi regione, ciclomotori, minicar), targa.


online.aci.it/acinet/calcolobollo/index.asp

Calcolo bollo auto in base ai KW o ai CV –
Agenzia delle Entrate
Dati richiesti: potenza espressa in Kw o Cv, direttiva Euro (nessuna, Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6), Regione (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige,Umbria, Valle d’Aosta, Veneto), Tipo di Vicolo (autoveicolo, motoveicolo, ciclomotore), presenza o meno di impianto a GPL o Metano.
Una volta inseriti i dati basta cliccare sul bottone “calcola importo” e si ottiene la tassa annuale da pagare per il rinnovo del bollo.

www1.agenziaentrate.it/servizi/bollo/calcolo/kw_cv_ins.htm

Calcolo bollo auto in base alla targa del veicolo – Agenzia delle Entrate
I dati da inserire per il calcolo sono solamente la Categoria del veicolo (autoveicolo, motoveicolo o rimorchio) e la Targa del veicolo.

www1.agenziaentrate.it/servizi/bollo/calcolo/RichiestaPagamentoSemplice.htm

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Polizza RCA scaduta: Si può circolare su strada?

E’ sempre una buona norma segnarsi in agenda la data di scadenza della polizza auto. Ecco cosa fare e quali rischi si corrono se si ha la polizza auto scaduta.

Ecco cosa dichiara il Codice Civile in caso di polizza auto scaduta:
Art. 1901 Codice Civile. Mancato pagamento del premio
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Si può circolare su strada se si ha la polizza RCA scaduta?
Solitamente, dalla data di scadenza della polizza l’assicurato non paga la polizza RCA, la polizza non scade immediatamente, ma è ancora valida per 15 giorni a partire dalla data di scadenza. In questi 15 giorni, chiamati anche “periodo di tolleranza”, si può circolare su strada e, in caso di sinistro, si è coperti dall’assicurazione. Ma trascorsi i 15 giorni, se l’assicurato non rinnova la polizza RCA, l’assicurazione viene sospesa a partire dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno dopo la scadenza. A questo punto non si può più circolare su strada.

Quali rischi si corrono a circolare in auto con la polizza scaduta?
Se si circola su strada con la polizza RC Auto scaduta si rischia una multa salata, di importo compreso tra 715,95 e 2.867,07 euro, come stabilito dall’art.193 del nuovo Codice della Strada. Si rischia quindi la multa anche se ci si trova nei 15 giorni del periodo di tolleranza, nel caso in cui si abbia una polizza con scadenza non annuale, come le polizze provvisorie, in caso si abbia disdetto il contratto di assicurazione auto nel caso in cui la RCA non preveda il tacito rinnovo. Se ci si trova nei 15 giorni successivi alla scadenza della polizza, l’importo della multa viene però ridotto di un quarto.


Art. 193 Codice della Strada. Obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile
1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.
2. Chiunque circola senza la copertura dell’assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 715,95 a euro 2.867,07.
3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta ad un quarto quando l’assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all’art. 1901, secondo comma, del codice civile. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è altresì ridotta ad un quarto quando l’interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell’organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l’interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l’organo accertatore di una cauzione pari all’importo della sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l’organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell’importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria. (*)
4. Si applica l’articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall’organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore. Quando l’interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l’organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all’avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l’ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell’articolo 213. (*)
(*) Così modificato dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conv. del decreto-legge n. 151/2003.


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Franchigia assoluta: cos'è e come Funziona

La franchigia assoluta è la clausola di franchigia assicurativa più usata sul mercato italiano.

La franchigia in una polizza assicurativa di responsabilità civile per auto è quella parte di risarcimento che rimane a carico dell'assicurato che ha determinato il danno. La franchigia assoluta è sempre a carico dell'assicurato, a prescindere dall'entità del danno provocato nel sinistro stradale e si differenzia dalla franchigia relativa perché non cambia a seconda che l'entità dei danni provocati superi o meno il limite della clausola di franchigia.

Per chiarire, facciamo l'esempio di una franchigia assoluta che ammonti a 1000 euro. Se nel corso dell'incidente provochiamo danni per 700 euro (quindi una somma inferiore alla franchigia) siamo tenuti a restituire i 700 euro alla compagnia di assicurazione che li avrà risarciti al danneggiato. Se provochiamo invece un incidente con risarcimento danni richiesto superiore alla franchigia, ipotizziamo 1500 euro, siamo comunque tenuti a restituita alla compagnia che ha liquidato il danno i 1000 euro della franchigia, mentre la compagnia avrà a suo carico tutte le spese che eccedono rispetto a questa somma.

Quindi, il calcolo è semplice: 1500 euro di danni, di cui 1000 a carico dell'assicurato in quanto limite della franchigia assoluta e 500 a carico dell'assicuratore. Sia per quanto riguarda franchigia assoluta che relativa l'assicurato, quando stipula la polizza, è sempre tenuto a dare le opportune garanzie alla sua compagnia di assicurazione per la restituzione della franchigia stessa.


In generale comunque nelle polizze R.C. auto la franchigia assoluta varia da un minimo di 200 euro a un massimo di 500 euro. La franchigia assoluta è ormai generalmente espressa in valori assoluti, ma può capitare anche di trovarla espressa in percentuale rispetto al danno del sinistro stradale. Bisogna comunque fare bene i propri calcoli, per verificare la convenienza di una franchigia assoluta.

Perché se è vero che il premio di una polizza con franchigia può costare fino al 15% in meno, una franchigia assoluta di 500 euro può poi decisamente vanificare quel risparmio. In definitiva, le polizze con franchigia sono una soluzione conveniente soprattutto nel caso in cui si sia particolarmente convinti di essere guidatori dalla guida sicura, con meno probabilità, rispetto alla media, di provocare incidenti.

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venerdì 25 febbraio 2011

Eventi atmosferici: come ci si comporta con l'assicurazione auto

Ecco cosa si deve fare in con l'assicurazione dell'auto in caso di Eventi atmosferici

L'Italia non è un paese su cui si siano particolarmente scatenati gli elementi atmosferici: per questo motivo sono relativamente poco diffusi sul mercato assicurativo nostrano le polizze che tutelano le auto dalla furia delle calamità naturali. E' una possibilità comunque presente e attivabile: quasi tutte le compagnie che si occupano di assicurazione auto offrono anche prodotti che tutelano da questo genere di eventi.
In ogni caso, le compagnie non sono costrette per legge a concederle. E' un'assicurazione facoltativa quindi, non solo per l'assicurato, ma anche per l'assicuratore.

Gli eventi atmosferici previsti da questa polizza possono comprendere tempeste, bufere, uragani, grandinate, tifoni, frane, valanghe, alluvioni, inondazioni, trombe d'aria e slavine. Anche i danni causati da ghiaccio o neve sono compresi in questa tutela. E' chiaro che alcuni tra questi fenomeni non sono caratteristici per il nostro clima, quindi è praticamente inutile, ad esempio, un'assicurazione contro tempeste, mareggiate, tifoni o uragani. ? difficile infatti che, qualora questi eventi colpiscano il nostro veicolo, abbiano anche la potenza per danneggiarlo gravemente. Più interessanti, sono invece, le polizze che prevedono una copertura contro inondazioni o frane, eventi che non sono rarissimi a verificarsi, in particolare in alcune zone del territorio nazionale. Sono esclusi dalle polizze eventi atmosferici tutti i danni legati agli incendi.


Si tratta in ogni caso di polizze che possono essere personalizzate o concordate con l'assicurato, per inserire clausole che le possano avvicinare il più possibile ai rischi, e quindi alle esigenze, del cliente, in relazione al contesto in cui vive e usa l'auto. Come nel caso delle polizze incendio vengono rimborsati sia i danneggiamenti all'auto, con conseguente riparazione, che la sua completa e totale distruzione. In quest'ultimo caso il risarcimento deve corrispondere al valore commerciale della macchina quale era al momento della calamità. Il valore corrisponde a quello dichiarato dalle riviste di settore, come Quattroruote o Eurotax.

Alla richiesta per il risarcimento del sinistro deve necessariamente accompagnarsi una denuncia della polizia, dei carabinieri, dei vigili del fuoco o della protezione civile che attesti che la calamità naturale ha avuto luogo. In assenza di questa dichiarazione, si ha però diritto a chiedere che si possa fare riferimento alle rilevazioni dell'Osservatorio meteorologico più vicino al luogo della calamità e del sinistro.

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Conservare la classe di merito in caso di incidente: ecco come fare

Ecco come ci si deve comportare per Conservare la classe di merito in caso di incidente.

La formula assicurativa R.C. Auto con meccanismo bonus malus prevede che normalmente, per ogni incidente causato con colpa, si venga declassati di due classi, con il conseguente aumento del premio assicurativo. Questa regola generale può però prevedere alcune eccezioni. Non sempre, infatti, conviene far risarcire il danno alla compagnia propria o altrui (con il risarcimento diretto). In alcuni casi, soprattutto quando il sinistro è di modesta entità, può essere conveniente pagare in prima persona il danno ed evitare di perdere due classi, per recuperare le quali occorrerebbero poi 2 anni senza causare incidenti. Anche se si decide di procedere in questo modo, è sempre consigliabile denunciare comunque il sinistro alla propria assicurazione, specificando che si intende procedere personalmente alla liquidazione del danno.

La facoltà di risarcirsi il danno da soli non è però compresa in tutte le polizze di responsabilità civile: in questo caso occorre accertarsi delle condizioni previste dalla propria polizza o, meglio ancora, richiedere nel momento in cui si firma il contratto di avere questa opzione. Con la nuova normativa dell'indennizzo diretto, il risarcimento viene generalmente liquidato dalla compagnia assicurativa del soggetto danneggiato. In questo caso, bisogna rivolgersi alla CONSAP, (la Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici), a cui è stato delegato dalla nuova legge il compito di dirimere questioni del genere.


Si va negli uffici della CONSAP per sapere a quanto ammonta il risarcimento liquidato per il nostro incidente dalla compagnia assicurativa di chi è stato danneggiato durante il sinistro. Nella comunicazione che si invia all'Istituto, la cui unica sede si trova a Roma, bisogna specificare tutti i danni inerenti al sinistro, le persone e gli altri veicoli coinvolti, la loro compagnia di assicurazione, la data, il luogo e l'ora in cui il sinistro si è verificato. Sarà poi la stessa CONSAP a spedire all'interessato una lettera con l'importo del risarcimento, che è considerato un dato personale e riservato.

Se si decide di "salvaguardare" la propria classe di merito e pagare personalmente il risarcimento della somma, l'ufficio presso il quale bisogna liquidarla si chiama Stanza di Compensazione. Questo stesso ufficio della CONSAP spedirà sempre via posta il documento da portare alla propria compagnia di assicurazione, che conserverà o restituirà quindi la classe di merito corretta. Per poter avviare questa procedura, occorre che il danno del sinistro sia stato risarcito a titolo definitivo. La CONSAP si trova a Roma, in Via Yser 14. Tutte le informazioni relative ai suoi servizi si possono rinvenire sul sito www.cosvap.it

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domenica 20 febbraio 2011

Disdetta Polizza Assicurativa: Come si fa e Modulo

Modulo di disdetta assicurazione (Disdetta Assicurazione)
Il modulo o modello di disdetta dell'assicurazione deve essere inviato alla propria compagnia assicuratrice per fare cessare l'assicurazione sul proprio veicolo ed ottenere il documento "attestazione dello stato di rischio", detto comunemente attestato di rischio.
La comunicazione deve essere fatta, al massimo, entro 15 giorni dalla scadenza della polizza se questa prevede il tacito rinnovo.

Ecco un esempio della lettera da inviare, via raccomandata o fax:
(clicca qui per scaricare il modulo di disdetta in formato PDF)


Mittente:________________

________________

________________



Spettabile Compagnia ___________

________________________________

Agenzia di   ___________________

________________________________





Oggetto: DISDETTA POLIZZE ASSICURATIVE






              Con la presente, ai sensi dell'art. 5

della Legge 2 aprile 2007, n. 40, vi comunico che

intendo disdire, alla prossima scadenza, la polizza

 di assicurazione attualmente in essere con la

 vostra Compagnia. Di seguito i dati

della polizza e del veicolo:



polizza RCA n. _________________

polizza Incendio-Furto n. _____________

veicolo  ___________________

targato   ________________________.





Resto in attesa del rilascio del documento "Attestazione

dello Stato di Rischio" nei termini previsti dalla normativa

vigente.



                        Distinti saluti.



_________________ __________________________

Luogo e data Firma

Copertura Assicurativa: cos'è

Tramite un contratto di assicurazione ci si garantisce contro il verificarsi di un evento futuro e incerto (rischio), generalmente dannoso per la propria salute o patrimonio. L'assicurazione ha lo scopo precipuo di "trasformare il rischio in una spesa". Infatti attraverso la stipula di un contratto, l'assicurando "quantifica" il danno patrimoniale che esso avrebbe se l'evento garantito (il rischio) si verificasse.
Più precisamente, si parla dell'esistenza di un'alea di rischio (rischio aleatorio). Affinché si possa concludere un contratto di assicurazione, occorre che l'eventuale verificarsi del rischio non sia controllabile da nessuna delle due parti (né da parte di colui che intende assicurarsi, né da parte della società di assicurazione).
Attraverso il versamento del premio, la società accolla a sé la gestione dell'eventualità del verificarsi dell'evento (detto "sinistro") al concretizzarsi dello stesso, corrispondendo all'assicurato (ovvero agli eventuali eredi e/o beneficiari da quest'ultimo indicati) il capitale (o la rendita nel caso ad esempio di assicurazioni sulla vita) pattuito.
Il costo determinato, detto "premio (dal latino pretius) assicurativo" viene calcolato in base alla probabilità che l'evento stesso si verifichi. Questa viene determinata sulla base di svariati elementi, i cui principali possono così essere riassunti:


a) tavole statistiche (attuariali);
b) esperienza mutualistica dell'impresa (fabbisogno dell'impresa);
c) esperienza mutualistica del mercato nel detto rischio.
I contratti assicurativi possono essere sottoscritti come libera scelta tra individui (o società) e società di assicurazione e possono riguardare i più svariati campi (assicurazioni sul verificarsi di infortuni, di malattie, di incidenti, di eventi naturali, ecc.).
Una tipologia particolare di questi contratti riguarda gli eventi della vita umana, intesi come morte o sopravvivenza; in quest'ultimo caso, il rischio è rappresentato dal venir meno dei mezzi economici per mantenere il tenore di vita acquisito.

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Fata Assicurazioni

La società Fata Assicurazioni, nata nel 1927 e dal 2000 sotto il controllo del GruppoGenerali, è una compagnia assicurativa, che vede la sua maggiore specificità nella tuteladel settore agricolo, in tutte le sue sfaccettature. Tra le sue polizze, alcune sono dedicate ad allevatori, produttori vitivinicoli, proprietari di agriturismo. Leader italiano nel ramo della protezione dalla grandine.

La compagnia di assicurazioni viene fondata nel 1927 con il nome di Scintilla. Solo nel 1948 prenderà il nome definitivo di F.A.T.A., acronimo per Fondo Assicurativo Tra Agricoltori. Diventerà inoltre la società specializzata del Gruppo Federconsorzi per quanto riguarda l’erogazione di servizi finanziari. Tra il 1948 e il 1985 FATA conquista e rafforza la propria leadership all’interno del comparto agricolo grazie alla capillarità dei Consorzi Agrari, ovvero quelle Società Cooperative che operano come intermediari di beni e servizi destinati all'agricoltura presenti sul tutto il territorio nazionale. La società intensifica inoltre i rapporti anche con le due grandi Organizzazioni Professionali degli agricoltori: la Confederazione Nazionale dei Coltivatori Diretti e la Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana. Il 1985 è l’anno del rafforzamento: viene varato un piano di crescita e diversificazione della rete distributiva, in cui è prevista l'apertura di nuove agenzie nei centri urbani al fianco delle tradizionali agenzie agricole. In questo periodo vengono inaugurate oltre 40 Agenzie Generali
Nel 1994, Fata Assicurazioni viene acquisita dall’INA, portando avanti ulteriormente il proprio piano di rafforzamento interno, mentre nel 2000, a seguito del risultato positivo dell'Opas (Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio) lanciata dalle Assicurazioni Generali sulla totalità delle azioni ordinarie Ina, Fata passa sotto il controllo del Gruppo Generali. Anche dopo il passaggio, Fata conferma il proprio ruolo società assicurativa specializzata nel settore agricolo e rafforza il suo rapporto con i Consorzi Agrari. Al fine di coprire la maggior parte del territorio nazionale, vengono ampliati accordi di partnership commerciale con alcune Federazioni locali della Coltivatori Diretti e con la Confagricoltura
Fata Assicurazioni dispone nel 2006 di 150 Agenzie Generali e oltre 700 Sub Agenzie, che le consentono di presidiare capillarmente il territorio.
Il 30 dicembre 2006 FATA Assicurazioni S.p.A.da origine a 2 distinte società: FATA Assicurazioni Danni S.p.A. e Fata Vita S.p.A.
Quest’ultima vede tra i suoi prodotti, polizze dedicate anche piani previdenziali e di gestione del risparmio. E’ presente anche, accanto alle più classiche assicurazioni sulla vita, anche un piano di pensione complementare.
La realizzazione di due distinte compagnie assicurative è testimonianza della continua crescita della società, che intende rafforzare la propria presenza nel mercato e proporsi con rinnovata immagine ed efficienza a tutti i suoi Clienti, aumentano le proprie specificità così da fornire un servizio il più possibile su misura del cliente..
La società non vuole però dimenticare il mercato dell’agricoltura, restando partner ideale e leader di mercato con Fata Assicurazioni S.p.A, mentre la neonata Fata Vita S.p.A., invece si propone di offrire garanzie e sicurezze a coloro che intendono salvaguardare il proprio reddito ed il proprio futuro, nonchè quello dei loro cari.


Prodotto di punta
La rete di vendita FATA opera anche attraverso le strutture territoriali delle Organizzazioni Professionali degli Agricoltori Coldiretti e Confagricoltura.
Tutte le strutture territoriali della Confagricoltura si avvalgono dei normali prodotti assicurativi della società assicurativa.
FATA, all’interno del Gruppo assicurativo Generali, ha assunto e mantenuto il ruolo di impresa specializzata nel settore agricolo raccordandosi con il mercato di riferimento anche attraverso accordi di partnership commerciale con i Consorzi Agrari e alcune Federazioni locali della Coldiretti che hanno assunto la veste di Agenti Generali
Tra i fiori all’occhiello della società, la polizza Grandine, che la vede leader sul mercato italiano con una quota di circa il 15%. La polizza Grandine tutela il lavoro di chi opera nel settore agricolo contro le conseguenze di eventuali accadimenti atmosferici che possano pregiudicare il buon andamento e la crescita di un'azienda agricola.
Include il rischio grandine e, seppur in misura ridotta, anche gelo, brina e avversità atmosferiche.
Fata Assicurazioni mantiene ad oggi rapporti di collaborazione con 90 Consorzi di Difesa sui 102 operanti in Italia e stipula, annualmente, circa 50.000 contratti grandine per una raccolta premi complessiva di oltre 36 milioni di Euro.
Globale Agricoltura è invece una nuova polizza multirischi dedicata e riservata all’azienda agricola. Innovativa, flessibile e modulare, Globale Agricoltura viene costruita di volta in volta sulle specifiche esigenze di ogni singola azienda e tutela l’imprenditore agricolo in ogni singola fase del processo produttivo: a partire dalla semina fino alla lavorazione, senza dimenticare i processi che entrano in gioco dalla raccolta sino ad arrivare alla trasformazione, così come lo stoccaggio e la vendita dei diversi prodotti.
Per venire incontro a una realtà in costante divenire, la società ha pensato anche ai proprietari di aziende agrituristiche, che possono usufruire di una polizza specifica. I prodotti di Agrisicura tutelano l'imprenditore che offre servizi di ricezione ed ospitalità nell'ambito della propria azienda agricola mediante: la garanzia di responsabilità civile verso terzi, sia per quanto riguarda l’alloggio, che la ristorazione e tutte le attività sportive e ricreative effettuabili nell’azienda o sotto la responsabilità del titolare; un’assicurazione contro gli incendi che preveda sia l’ipotesi di atti dolosi, ma soprattutto che tuteli anche i beni dei clienti della struttura ricettiva; protezione contro il furto, sia sui veicoli dei clienti, che sui cavalli dell’azienda agrituristica e nell’ipotesi di furto o rapina ai danni del titolare; copertura sugli infortuni degli ospiti durante le escursioni a cavallo e del titolare o dei suoi famigliari all’interno dell’azienda.
Nel 1998 viene inoltre lanciata una polizza ancora più specifica, dedicata al mondo degli allevatori di bestiame. Fata Assicurazioni entra nel mercato della sicurezza degli allevamenti, che fino ad oggi non godevano di polizze dedicate.
Con la polizza denominata Arca di Noè l'allevatore può selezionare le garanzie che lo interessano entro i 15 tipi di rischi assicurabili ed affrontare così al meglio tutti gli imprevisti ed i rischi tipici della sua attività, sapendo di poter godere di servizi specializzati.

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Codice Assicurazioni: cos'è

Il nuovo Codice delle Assicurazioni Private

L'attuale legislazione italiana è racchiusa in un testo fondamentale, che nel 2005 ha assorbito e in buona parte aggiornato tutte le precedenti leggi. Si tratta del Codice delle assicurazioni private, decreto legislativo del 9 settembre 2005, aggiornato con altri due decreti, nel novembre 2007 e nel giugno 2008.
In questa sezione sono presentate tutte le caratteristiche generali del sistema e degli operatori assicurativi in Italia, a partire dalla definizione di polizza assicurativa, come contratto tra due soggetti (l'assicuratore e l'assicurato), con il primo che si accolla un rischio proprio del secondo, previo pagamento del premio assicurativo. I requisiti generali che devono essere posseduti da una polizza sono due: aleatorietà e onerosità. Quindi, il contratto assicurativo è basato sul pagamento di un premio (per cui si parla di onerosità) a fronte di un risarcimento, nel caso in cui un evento non prevedibile (aleatorietà del fatto) si verifichi nella vita dell'assicurato.
I due grandi rami assicurativi in Italia sono il ramo danni e il ramo vita. Il primo comprende il vastissimo settore delle assicurazioni di responsabilità civile, il secondo svolge l'oneroso ruolo di "secondo pilastro" della previdenza pubblica. Un settore in crescita, che può fornire soluzioni concrete e vantaggiose per il cliente, è poi quello delle mutue assicuratrici, nelle quali il soggetto intestatario della polizza diventa anche socio di una cooperativa, con tutti i vantaggi che ne possono conseguire: quando la mutua è in attivo, i costi delle polizze assicurative si abbassano.


La riassicurazione è invece un settore chiave delle economie mondiali e consiste, in pratica, nell'assicurazione delle assicurazioni. Le compagnie di assicurazione, infatti, si rivolgono a loro volta a degli altri assicuratori, i riassicuratori, per assicurare la propria esposizione al rischio rispetto alle polizze e agli eventuali risarcimenti. Gran parte del settore riassicurativo è organizzato in grandi gruppi transnazionali: i più grandi hanno sede in Germania, in Svizzera e negli Stati Uniti. I grandi gruppi riassicurativi hanno sempre contribuito a mantenere in piedi le economie mondiali dopo le grandi crisi , come l'attacco alle Torri Gemelle l'11 settembre 2001 o in seguito a grandi catastrofi (per esempio climatiche) che rischiano di bloccare lo sviluppo economico.

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venerdì 18 febbraio 2011

Assicurazioni Cattolica: Condizioni e Servizi.

E' bello seminare valori per raccogliere certezze.
Lo facciamo dal 1896, con una struttura fortemente radicata sul territorio, con una spiccata specializzazione nelle differenti esigenze assicurative, con agenti pronti ad ascoltare e preparati per risolvere.

Siamo una cooperativa, l’unica nel settore; la nostra materia prima è quindi fatta di persone. Proprio per questo le persone si mettono al sicuro affidando i loro rischi alla nostra esperienza. Cattolica Assicurazioni: storia, professionalità, idee e una vocazione chiamata futuro.

Una storia lunga oltre un secolo

Il 27 febbraio 1896 nasce a Verona Cattolica Assicurazioni, società cooperativa costituita per tutelare i piccoli proprietari terrieri dai danni provocati dalla grandine e dagli incendi. In pochi anni, la specializzazione nel ramo agricolo si amplia sino a coprire tutte le esigenze assicurative del mercato.
Alla sicurezza, a 360 gradi, la nostra Società dedica risorse, professionalità e idee. Nel secondo dopoguerra essa articola sempre più la propria proposta assicurativa.
Negli anni Novanta, in anticipo sulle tendenze del mercato, Cattolica sviluppa una logica distributiva multicanale, affiancando alla rete agenziale un sistema distributivo realizzato tramite accordi con il comparto bancario, la cosiddetta “bancassicurazione”.
Oggi Cattolica è una delle poche compagnie assicurative italiane con una storia ultra centenaria ed è rimasta la sola attiva sul mercato in forma cooperativa. Il Gruppo, costituito da 18 società, si colloca al 5° posto tra gli operatori di matrice assicurativa.

I valori che guidano la nostra missione


Al centro della nostra attività non c’è il prodotto, ma la persona. La nostra attenzione quindi è sempre rivolta alla relazione con il cliente, alla qualità e alla personalizzazione del servizio assicurativo.
Alcune fondamentali convinzioni ci hanno costantemente orientato nella nostra attività quotidiana: correttezza e trasparenza nel rapporto con i nostri interlocutori, valorizzazione dei collaboratori, ricerca della coerenza dei principi condivisi. I nostri obiettivi, espressione dei valori di ispirazione, sono:

creare valore stabile e duraturo per soci e azionisti;
soddisfare al meglio le esigenze del cliente;
valorizzare i collaboratori, promuovere la cultura d’impresa e concorrere allo sviluppo economico e sociale della collettività.

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Contratto Assicurativo: cos'è e come funziona.

Spesso i contratti assicurativi sono di difficile, se non impossibile interpretazione e ciò porta a non leggerli affatto. Le compagnie di assicurazione hanno abbandonato il modulo unico con stampa a caratteri microscopici, sostituendolo con veri e propri opuscoli separati dal modulo che contiene tutti gli elementi che identificano il contratto.


Quindi è bene accertarsi che all'atto della firma venga consegnato l'opuscolo che contiene le Condizioni Generali e  Particolari e, soprattutto, prima di firmare, leggere, chiedere spiegazioni di ciò che non è chiaro e soprattutto individuare, magari con l'aiuto dell'assicuratore, le clausole che contengono le garanzie che interessano, onde evitare amare sorprese al momento del sinistro.

Affinché il contratto di assicurazione produca gli effetti desiderati è necessario mettere in condizioni l’assicuratore di conoscere e valutare con esattezza il rischio che si intende garantire. Se viene richiesto di compilare un questionario  bisogna prestare molta attenzione e rispondere in modo chiaro ed esauriente. Una mancata risposta, una risposta inesatta o superficiale possono costare caro e, in alcuni casi, far perdere il diritto all’indennizzo (articolo 1892 del codice civile).

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sabato 12 febbraio 2011

Legge Bersani Assicurazioni Auto: come funziona?

La legge n. 40/2007, meglio conosciuta come Legge Bersani in materia di assicurazioni auto, permette in sostanza di ereditare la classe di merito di un parente (o propria), in caso di acquisto di una seconda (o terza) auto, nuova o usata. I parametri sono ben definiti, ma ci sono molti casi particolari di cui parliamo qui di seguito.
Vi ricordiamo che NON è possibile usufruire della classe agevolata Bersani in questi casi:

Auto già assicurata, anche se per poco tempo.
Stipulando un nuovo contratto su una auto che già aveva una assicurazione, in assenza di un passaggio di proprietà.
In tutti i casi in cui l’attestato di rischio è più vecchio di 5 anni. Alcune compagnie richiedono invece che la assicurazione da cui si prende la classe sia attiva.
Non è possibile trasferire la classe tra tipologie di veicoli diversi. Ad esempio una auto non può ereditare la classe di un motoveicolo ne’ di un autocarro e viceversa.
Non si ereditano classi nel caso di aziende, quindi ne’ all’interno dell’azienda, ne’ tra parenti ed azienda di famiglia, di nessun tipo.
Non è possibile ereditare la classe di un parente se non è nello stesso stato di famiglia (ad esempio, un figlio che non ha più la residenza con i genitori non può ereditare la classe del padre).
E’ invece possibile usufruirne senza problemi in questi casi:


Assumendo la classe di rischio di un altro proprio veicolo oppure di un parente di 1o grado: madre, padre, figlio, fratello, sorella, purchè convivente (stessa residenza come da Stato di Famiglia)
Vendendo la propria auto ad un altro appartenente al nucleo familiare
Stipulando un contratto anche con una compagnia diversa da quella dell’attestato di rischio del parente
Si può ereditare la classe di una moto per un’altra moto, di un ciclomotore per un altro ciclomotore, e ovviamente di un’auto per un’auto.
Chiunque avesse domande da fare riguardo il proprio caso particolare, può farlo andando sul nuovo articolo qui: Legge Bersani. Per ragioni tecniche, abbiamo sospeso i commenti qui sotto, che rimangono tuttavia disponibili per la consultazione.
Vi ricordiamo che le risposte che darà l’admin saranno dei semplici pareri personali senza alcuna valenza giuridica.
Per leggere altri casi particolari, potete anche leggere il vecchio arti

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Broker Assicurativo: cos'è?

I broker assicurativi

Rivolgersi a un broker assicurativo, piuttosto che a un agente monomandatario, vuol dire affidarsi a un professionista indipendente, il cui compito è mediare tra le esigenze del cliente e la varietà del mercato assicurativo: il broker per definizione non è legato a nessuna compagnia. Questa figura professionale è regolata nella nostra legislazione dal Codice delle assicurazioni (decreto legislativo del 2005), che la definisce come un professionista che mette in collegamento con imprese di assicurazione o riassicurazione, senza nessun vincolo, i consumatori o le aziende che voglio stipulare una polizza assicurativa, assistendoli nella firma, nella gestione e nell'esecuzione del contratto.

Storicamente in Italia questa possibilità si è imposta inizialmente nei rapporti tra aziende e assicurazioni, per poi diventare un punto di riferimento utile anche per i consumatori privati. Attualmente il fenomeno è ancora relativamente poco diffuso (meno del 3% delle polizze vengono stipulate attraverso intermediazione indipendente) ma in crescita: in Italia i broker sono circa 1300. Il lavoro di intermediazione del broker è retribuito con una commissione versata dalla compagnia assicurativa, che egli è tenuto per legge a dichiarare e a dimostrare. è importante verificare sempre la trasparenza del lavoro del broker, per essere certi di stipulare la polizza più conveniente per il cliente e non per il mediatore.


Chi si rivolge a un broker, gli conferisce innanzitutto il mandato di esplorare il mercato per creare il match ideale tra le esigenze della domanda e le concrete opportunità dell'offerta. Tra i vantaggi di rivolgersi ad una figura indipendente c'è senz'altro l'approccio personalizzato e integrato a tutte le problematiche assicurative del cliente. Questa personalizzazione è resa possibile da una conoscenza che si presume globale e aggiornata, al fine di valutare i rischi e le opportunità del mercato. I broker sono iscritti in un albo tenuto dall'Isvap, per entrarvi devono sostenere un esame di ammissione (requisito di professionalità), non aver ricevuto condanne penali o essere stati dichiarati falliti (requisito di onorabilità) e dimostrare di non avere nessun rapporto privilegiato con singole compagnie di assicurazione (requisito di autonomia). Inoltre, e si tratta di un aspetto estremamente importante, devono avere la copertura assicurativa di responsabilità civile professionale, una garanzia che tutela i premi pagati dai clienti (requisito di garanzia).

Ulteriore fonte di tranquillità per l'assicurato è l'esistenza di un "Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione", che garantisce un risarcimento per i danni causati dall'attività dei broker che non sono stati indennizzati attraverso le polizze di responsabilità civile. L'attività del broker segue l'assicurato dalla ricerca della polizza ideale alla firma del contratto, che entra in vigore dalle ore 24.00 del giorno successivo. Inoltre, in caso di sinistro, è proprio il broker il soggetto tenuto all'assistenza nei confronti dell'assicurato. Sempre il broker è tenuto alla revisione periodica del contratto con la compagnia di assicurazione.

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giovedì 10 febbraio 2011

Assicurazioni Vita: Le Migliori Polizze Web

Le assicurazioni vita sono delle polizze assicurative che ti tutelano in caso di decesso o di grave inabilità al lavoro garantendo così un sostegno econmico ai familiari in caso di inaspetttata scomparsa dell’assicurato.

Oggi quasi tutte le compagnie di assicurazione offrono, tra i loro prodotti,  polizze vita ma ognuna presenta condizioni e coperture completamente diverse rispetto alle altre.
Per questo ho voluto creare questa piccola lista con le migliori assicurazioni vita specificando per ognuna le principali caratteristiche.
Come al solito ti invito a dire la tua nei commenti o a indicarmi altre polizze vita che non sono presenti nella lista.
Assicurazioni vita
Polizze vita Toro Assicurazioni
La Toro prevede diverse assicurazioni ramo vita con coperture diverse per adattarsi ad ogni esigenza. Tra tutte ho trovato molto interessante la polizza TempoVita che garantisce un consistente capitale ai familiari dell’assicurato in caso di morte e prevede forti sconti ai soggetti con determinati stili di vita e condizioni di salute.
Polizze vita Genialloyd
Genialloyd propone la polizza vita Onlife che prevede la possibilità di scegliere il capitale assicurato fino ad un massimo di 250.000 euro e nessun obbligo di visita medica. La polizza è sottoscrivibile da tutti, italiani e stranieri, purchè di età compresa tra i 18 e i 70 anni.
Polizze vita Generali


Le Generali propongono una serie di assicurazioni vita con caratteristiche diverse in base agli obiettivi: investimento, rendita e protezione. Ognuna prevede la tutela economica dei propri cari in caso di scomparsa prematura con in più il vantaggio dell’investimento.
Polizze vita Reale Mutua
Anche la Reale Mutua offre diverse assicurazioni vita per soddisfare le diverse esigenze dei suoi clienti. La polizza Valore Vita garantisce un’alta personalizzazione grazie alle tante coperture aggiuntive per tutelare la tua famiglia.
Polizze vita Helvetia
Helvetia Tutela è un’assicurazione vita che richiede l’accertamento, tramite visita medica, delle tue reale condizioni di salute e garantisce un capitale o una rendita prestabilita alla tua famiglia in caso di morte prematura. Il capitale assicurato varia in funzione dell’età e delle condizioni di salute dell’assicurato e del premio versato.
Altre assicurazioni vita
Ecco alcune altre compagnie che offrono assicurazioni vita:
- assicurazioni vita SASA
- assicurazioni vita Unipol
- assicurazioni vita Cattolica
Ovviamente le polizze vita sono offerte dalla quasi totalità delle compagnie di assicurazioni tradizionali mentre quelle online sono ancora un po indietro focalizzando la propria offerta sulle polizze auto.
Se vuoi puoi sempre segnalare un’assicurazione vita che reputi interessante nel box per i commenti che trovi in fondo alla pagina.
Conclusioni
Le assicurazioni vita sono strumenti molto utili per assicurare a te e alla tua famiglia la sicurezza di un capitale garantito in caso di scomparsa prematura e, generalmente, vengono affiancate a soluzioni previdenziali alternative garantendo così anche la tua vecchiaia.
Rappresentano uno strumento indispensabile che puoi affiancare al tuo mutuo o ad un’altro finanziamento così da tutelare i tuoi cari.
Le polizze vita, inoltre, garantiscono una rendita con tassi di interesse spesso vantagiosi e alcune compagnie arrivano anche a proporre un minimo garantito mettendoti al riparo dall’andamento dei mercati.

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mercoledì 9 febbraio 2011

Assicurazioni Moto

Le assicurazioni per la moto (come quelle per le auto) possono essere suddivise in due tipologie: la RC moto e la moto rischi diversi.

La RC moto, tutela il proprietario (e del conducente) contro il rischio della responsabilità civile per i danni provocati a terzi in conseguenza di un incidente stradale.

Le assicurazioni moto rischi diversi, le altre garanzie per la moto, tutelano soprattutto la copertura dei danni che possono essere subiti dalla motocicletta in caso di incidente o di incendio, gli effetti di violenti fenomeni atmosferici, la perdita della moto per furto, ma anche danni fisici riportati dal motociclista, il ritiro della patente o l'offerta di un servizio di assistenza in caso di mancato funzionamento di moto o scooter.

Contrariamente a quanto avviene per le automobili, per le assicurazioni moto la scelta normalmente si limita alla sola assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile perché spesso i premi sono troppo elevati (specie per le polizze furto e incendio della moto) rispetto al rischio di un danno patrimoniale di entità di solito modesta. Discorso diverso per l'assicurazione Rc moto ciclomotori e moto che richede un impegno economico minore.

Per quanto riguarda le tariffe delle assicurazioni molto non esiste sul mercato una compagnia più conveniente in assoluto perché le singole polizze moto possono essere più o meno vantaggiose a seconda del profilo del motociclista e delle sue caratteristiche peculiari. Il premio viene infatti determinato in base a differenti parametri, che sono aumentati dopo la libera di gestione tariffaria. Incidono sul costo della polizza l'età ed il sesso del motociclista, l'area di residenza dell'assicurato, le caratteristiche della moto (marca, modello…), e a volte anche la professione e lo stato civile del conducente.


L'assicurazione RC moto risarcisce i danni fisici e materiali procurati a terzi dalla circolazione della moto, motorino, scooter o ciclomotore. In caso di sinistro il soggetto danneggiato dalla moto può chiedere direttamente l'indennizzo alla compagnia entro il limite della somma per la quale è stata stipulata l'assicurazione, il massimale, il cui importo minimo stabilito per legge è pari a 774.683,35 euro.

Il contratto di RC moto ha solitamente durata annuale, anche se è possibile stipulare contratti di durata inferiore: le cosiddette polizze temporanee, che generalmente hanno durata massima di sei mesi.

Le condizioni contrattuali per le assicurazioni moto delle esclusioni che in linea generale sono le stesse previste delle polizze auto. In aggiunta a queste una delle esclusioni più importanti per moto e ciclomotori riguarda il trasporto dei passeggeri sui ciclomotori non conforme alle regole del Codice della strada. Siccome sui motorini non è ancora permesso trasportare un passeggero, avere un incidente con il ciclomotore che ospita più di un passeggero sulla sella comporta la rivalsa della compagnia per il rimborso dei danni.

Una delle caratteristiche dell'assicurazione RC moto più interessanti per l'assicurato riguarda la sospensione della polizza, utile per esempio nel caso di vendita o demolizione della propria molto quando non sia ancora in possesso di un'altra moto su cui trasferire il contratto. Per ottenere la sospensione dell'assicurazione moto, il periodo della polizza in corso con un premio pagato deve avere una durata residua di almeno tre mesi. La sospensione è concessa per una durata massima di 12 mesi. Se entro questo termine non si chiede la riattivazione del contratto, quest'ultimo si estingue il premio già pagato rimane in tasca dalla compagnia. Nel caso si riattivi, la durata dell’assicurazione viene prorogata per un periodo pari a quello della sospensione. La sospensione della polizza moto non è mai consentita per i contratti di durata inferiore all'anno in caso di furto.

Solitamente, in caso di furto della moto, le compagnie permettono di beneficiare per un veicolo a due ruote di vostra proprietà, della classe di merito maturata, purché la firma della polizza avvenga entro un determinato termine (di norma sei mesi) dalla risoluzione dell'altro.

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Unipol Assicurazioni

UGF Assicurazioni è parte di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., holding di partecipazioni e servizi quotata in Borsa. Operativo dal primo settembre 2007, il Gruppo è il risultato del processo di riorganizzazione intrapreso da Unipol Assicurazioni alla fine del 2006, che ha portato alla separazione delle funzioni di Holding da quelle operative delle società controllate.

Il Gruppo Unipol è presente nel comparto dei servizi assicurativi, oltre ad UGF Assicurazioni, con:


Linear Assicurazioni
Linear Life
UniSalute
BNL Vita
Gruppo Arca
Al 31 dicembre 2009 Unipol Gruppo Finanziario figurava al quarto posto tra i gruppi assicurativi del mercato italiano, con una raccolta assicurativa aggregata diretta di 9,5 miliardi di euro.

Nel settore dei servizi bancari, opera attraverso il gruppo bancario comprendente UGF Banca, per il segmento retail, ed UGF Merchant, specializzata nel segmento corporate, Unipol Fondi e UGF Leasing:

UGF Banca
UGF Merchant

Generali Assicurazioni

Il Gruppo Generali è una delle più importanti realtà assicurative e finanziarie internazionali.

Il Gruppo, leader in Italia, ha come capofila Assicurazioni Generali S.p.A. fondata a Trieste nel 1831.
 
Da sempre caratterizzate da una forte proiezione internazionale e oggi presenti in 40 Paesi, le Generali hanno consolidato la propria posizione tra i maggiori gruppi assicurativi europei e mondiali, acquisendo una crescente importanza sul mercato europeo occidentale, principale area di operatività, dove si collocano ai primi posti in Germania, Francia, Austria, Spagna, Svizzera, nonchè Israele.


 
Nel corso degli ultimi anni, il Gruppo ha ricostituito una significativa presenza nei paesi dell'Europa centro-orientale e ha cominciato a svilupparsi nei principali mercati nell'Estremo Oriente, tra cui la Cina.
 
Nell'ultimo decennio, il Gruppo ha inoltre ampliato il proprio campo d'azione dal business assicurativo all'intera gamma dei servizi finanziari e di risparmio gestito.

Vittoria Assicurazioni

Opera in tutti i settori del rischio e fonda la propria attività su una lunga esperienza maturata dal 1921 ad oggi in campo assicurativo nella tutela delle persone, della famiglia e delle aziende.

La Compagnia, condotta da un team di professionisti con alta specializzazione di settore, conferma da anni le proprie scelte di gruppo indipendente.


La solidità dell'azienda è garantita dalla qualità dell'azionariato e dalla professionalità della capillare rete distributiva.

Affidarsi a Vittoria Assicurazioni significa poter contare sulla competenza ed esperienza di assicuratori che si adoperano per trovare le migliori soluzioni ai bisogni di protezione della propria clientela.

Milano Assicurazioni

Creare valore per il cliente
Milano Assicurazioni offre una gamma completa e attuale di prodotti Assicurativi per la tutela in tutti i settori di rischio, per il risparmio e per la previdenza integrativa.
Ma anche i prodotti di  Tutela Legale, i servizi di Leasing per aziende e professionisti, Credito al Consumo personale realizzate dalle società del Gruppo dedicate alle attività diversificate.


Milano Assicurazioni mette a Vostra disposizione innovazione, personalizzazione, efficienza nei servizi, una continua ricerca e una rete di professionisti in grado di seguire nel tempo l'evoluzione delle Vostre esigenze.
Questo è il nostro valore per Voi.

lunedì 7 febbraio 2011

Come Assicurare al Meglio la Nostra Casa

Con polizza dell'Assicurazione Casa, proteggiamo noi e la nostra famiglia da danni e eventi anche molto rilevanti.

ASSICURAZIONE CASA
La casa è un bene prezioso e spesso il suo possesso è frutto di grandi sacrifici. Assicurare la Casa significa quindi proteggere uno dei beni più importanti della famiglia. Oggi l'assicurazione della casa è veramente completa, modulare e personalizzabile, tanto che possiamo elencare alcune delle sue principali opzioni:

Polizza IMPREVISTI E RIPARAZIONI CASA
protegge da danni e guasti della casa. Con questa polizza pagare l'elettricista, l'idraulico, il fabbro, il muratore, l'antennista ecc. non è più un problema. Il vaso di fiori è caduto dal balcone sull'auto del vicino? niente paura, una polizza del tipo "imprevisti" (ogni compagnia ha un suo nome) copre anche questi danni, liberando l'assicurato da tutti i pensieri.

Polizza FURTO CASA
Spesso, quando i ladri visitano le nostre case, non rubano soltanto le cose più preziose in esse contenute, ma procurano anche ingenti danni da scasso. Una polizza che copre il Furto è dunque da considerare attentamente. E' bene verificare tutte le condizioni delle varie Compagnie di Assicurazione, in quanto si possono avere variazioni notevoli riguardo a franchigia e coperture e condizioni particolari per oggetti preziosi, periodo di assenza dalla casa, porte e finestre aperte, smarrimento chiavi, ecc.

Polizza INCENDIO CASA
La polizza "incendio Casa" di solito offre oltre la copertura dei danni derivanti da un incendio, anche i rischi legati agli eventi naturali (vento, pioggia, grandine, fulmini, ecc.), garanzie complementari (gas, acqua, fenomeni elettrici, eventi sociopolitici, ecc.) e danni indiretti (spese rimozione macerie e spese di alloggio sostitutivo, ecc.).


Polizza RESPONSABILITA' CIVILE CASA
La polizza "Responsabilità Civile Casa" copre i danni non intenzionali provocati a terzi dall'assicurato o dai componenti del suo nucleo familiare nella vita privata. Naturalmente le garanzie variano tra le varie compagnie assicurative, ma in genere sono coperti anche i danni provocati da animali domestici e dal personale di servizio dell'abitazione.

Polizza MUTUO CASA
La polizza "Mutuo Casa" è un’assicurazione che in genere garantisce l’estinzione del debito residuo di un mutuo immobiliare, in caso di premorienza del contraente del mutuo. Si tratta dunque di una polizza che può dare notevole sicurezza per chi vuole unire all’investimento nella casa anche la tranquillità per la propria famiglia. Si ricorda, che è bene sempre leggere l'informativa che ogni Compagnia assicurativa è tenuta a dare al contraente e in particolare è bene informarsi sul risarcimento, poiché le imprese assicurative utilizzano varie formule, del tipo:
 ESCLUSIONI - ovvero eventi non coperti dall'assicurazione;
 VALORE NUOVO o VALORE COMMERCIALE - il risarcimento dell'assicurato viene calcolato sulla base del deprezzamento commerciale;
 PRIMO RISCHIO ASSOLUTO - viene fissata la somma massima da risarcire che verrà presa come base per calcolare il rimborso;
 VALORE INTERO o PRIMO RISCHIO RELATIVO - con questa formula il risarcimento verrà ridotto, se al momento dell'evento, il valore della casa è superiore al valore assicurato;
 FRANCHIGIA o MINIMO SCOPERTO il risarcimento viene effettuato sottraendo dall'importo del danno una quota stabilità ovvero la Franchigia o il Minimo scoperto;
 LIMITE DI RISARCIMENTO ovvero la somma massima che la Compagnia provvede a coprire e quindi a rimborsare.

Attenzione: quanto riportato ha solo valore indicativo, si invita a  consultare sempre il contratto e l'informativa dell'impresa assicuratrice.

domenica 6 febbraio 2011

Cosa portare sempre in Auto

I documenti da avere sempre con sé quando si viaggia in auto sono pochi, ma assolutamente necessari ed è bene non dimenticarli mai. Il primo è ovviamente la patente di guida o, per chi deve ancora ottenerla, il foglio rosa, accompagnato ovviamente da un altro documento personale, che sia la carta d'identità o il passaporto.

Il secondo documento necessario è la carta di circolazione del veicolo. Sul vetro anteriore dell'auto va sempre esposto il tagliando dell'assicurazione: bisogna accertarsi che sia leggibile dall'esterno. Avere il tagliando non leggibile equivale, per una recente sentenza della Corte di Cassazione, a non per averlo esposto affatto, con conseguente multa.

Bisogna quindi fare attenzione che il tagliando non sia stato reso illeggibile: per esempio, un caso frequente è quello in cui la continua esposizione alla luce del sole causa lo scolorimento dell'inchiostro sul documento, fino a renderlo illeggibile. In questo caso, è bene richiederne subito uno nuovo alla propria compagnia di assicurazione, in modo da non incorrere in problemi. Inoltre bisogna sempre avere con sé in macchina anche il certificato di assicurazione: infatti, l'esposizione del solo tagliando è considerata sufficiente solo quando l'auto è in sosta.

Sul certificato di assicurazione sono riportati tutti i dati che attestano l'effettiva esistenza, nonché la validità e la durata della copertura assicurativa. Vi sono segnalati anche gli estremi della compagnia di assicurazione e quelli della persona assicurata. E' bene non lasciarlo in vista e, possibilmente, nemmeno all'interno dell'auto, perché si tratta di una preda molto ambita dai ladri e dai falsari di polizze assicurative.

Un ultimo documento da avere sempre con sé e da tenere in regola è quello che testimonia che è stato effettuato il regolare controllo dei gas di scarico. Può essere un bollino blu o verde a seconda del veicolo. Questi controlli hanno obblighi e scadenze diverse da comune a comune: è infatti il Sindaco a predisporre le decorrenze attraverso apposite ordinanze comunali.


Questo controllo può essere effettuato presso tutte le officine autorizzate e convenzionate. Dal 1998 non è invece più obbligatorio avere con sé il cosiddetto bollo auto, che attesta il regolare pagamento della tassa di circolazione del veicolo. Sempre non obbligatorio, ma comunque molto utile, è avere con sè il cosiddetto modulo blu, per effettuare le constatazioni amichevoli in caso di sinistro. Infine, per quanto riguarda l'equipaggiamento, è obbligatorio avere il seggiolino per trasportare bambini sotto i 10 anni, il triangolo per segnalare la sosta in carreggiata per un'avaria o un guasto.

Non sono obbligatorie le luci di ricambio per i fari, ma è utile portarle. Stesso discorso vale per il giubbotto catarifrangente: non è necessario averlo a bordo quando si viaggia ma è necessario indossarlo quando si scende dal veicolo di notte su strade extraurbane.

sabato 5 febbraio 2011

Cosa fare in caso di Incidente Stradale

In caso d'incidente la cosa più importante è non perdere la calma.

Per prima cosa bisogna posizionare il segnale d'emergenza per segnalare l'incidente agli altri automobilisti e poi chiamare il 113, che provvederà anche a mandare i mezzi di soccorso, se servono. E' molto importante specificare bene il luogo dell'incidente e, se ci sono, il numero e le condizioni dei feriti.

Non bisogna in nessun caso spostare i mezzi. Anche i feriti non vanno tendenzialmente toccati, a meno che non si abbia la preparazione medica per farlo. Se ci sono testimoni è bene individuarli e raccogliere le loro generalità che torneranno poi utili anche per ricontattarli in seguito. Nel caso in cui il mezzo che ha causato l'incidente si dia alla fuga, bisogna tentare di appuntarsi il numero di targa e ricordare caratteristiche (sesso, età, ecc...) dei suoi occupanti che potrebbero essere utili al riconoscimento del veicolo.

Le autorità provvederanno poi ai soccorsi e al recupero dei veicoli coinvolti: se nell'incidente ci sono delle vittime, i veicoli coinvolti vengono sempre sequestrati per fare i rilievi necessari all'azione penale, che scatta d'ufficio in incidenti con decesso.

Per quanto riguarda le pratiche strettamente assicurative, se si sono verificati danni solo ai mezzi e non alle persone, dopo l'incidente, quando c'è accordo fra le parti, si può compilare il Modulo di Constatazione Amichevole, congiuntamente al guidatore dell'altro veicolo coinvolto. Esso, pur non essendo più necessario per ottenere il risarcimento diretto, ne accelera sensibilmente i tempi.


E' estremamente importante comunicare il sinistro alla propria compagnia assicurativa. Bisogna farlo in ogni caso, sia che si abbiano responsabilità, sia che si ritenga di non averne alcuna. E' una procedura cautelativa che va effettuata: senza questa segnalazione infatti la compagnia ha il diritto di rifiutare il risarcimento. Il danneggiato che ha subito lesioni fisiche, invece, ha 3 mesi di tempo per presentare querela contro il responsabile. La querela può essere fatta anche contro ignoti, se non si conoscono i diretti responsabili. In questo caso, è il Fondo vittime della strada a provvedere all'eventuale risarcimento.

Se non si dispone del modulo compilato (CAI), bisogna comunque raccogliere i dati che servono alla compagnia di assicurazione per liquidare il danno, che sono innanzitutto quelli che riguardano l'incidente: data, ora e luogo. Poi le generalità relative all'altro veicolo coinvolto: modello e targa, ma anche nome, indirizzo e numero di telefono del conducente, nonché le generalità del proprietario, nel caso in cui questi fosse una persona diversa dal conducente nel momento del sinistro. Bisogna poi descrivere lo svolgimento dell'incidente, con il maggior numero possibile di dettagli e anche indicare eventuali feriti e testimoni.

Cosa fare in caso di Furto dell'Auto

La prima cosa da fare nel caso in cui vi sia stata rubata l'auto è andare a sporgere una denuncia di furto presso i carabinieri o la polizia.

Non esistendo un modulo predefinito, la persona incaricata raccoglierà e trascriverà la denuncia. Nel caso in cui anche il libretto di circolazione sia stato rubato insieme al veicolo, bisogna indicarlo esplicitamente nella denuncia, e altrettanto va fatto per quanto riguarda il certificato di proprietà. E' importante farlo perché per avere il risarcimento bisogna restituire questi documenti alla compagnia o poter dimostrare (con la copia di una denuncia) che sono stati rubati.

Entro 3 giorni dal furto bisogna comunicare il fatto alla propria compagnia di assicurazione. Si possono seguire due procedure: se si ha un agente o un broker al quale fare riferimento, si può affidare a lui la comunicazione alla compagnia. Altrimenti, bisogna mandare una raccomandata con ricevuta di ritorno contenente la denuncia effettuata.

Se il veicolo viene successivamente ritrovato, bisogna inviare alla compagnia il verbale di ritrovamento che ci è stato consegnato dalle Autorità competenti al momento della restituzione del veicolo. Se è necessario effettuare delle riparazioni in conseguenza del furto, è necessario segnalare al perito incaricato il luogo di sosta dell'auto e aspettare un suo via libera per farle partire. Inoltre è bene notare che non tutte le polizze furto prevedono il risarcimento delle spese di custodia del veicolo che può essere necessario sostenere tra il ritrovamento della vettura e la consegna della stessa, e che possono essere anche ingenti, soprattutto nel caso in cui sia necessaria una riparazione. Se invece l'automobile non è stata ritrovata, la compagnia dovrebbe effettuare la liquidazione del risarcimento entro 30 giorni dalla segnalazione.


Per dare il via alle pratiche di liquidazione, bisogna far avere alla società di assicurazione la copia autenticata della denuncia e l'estratto della cronologia del P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico, dove è segnata la perdita di possesso del veicolo). E' inoltre necessario includere una copia del certificato di chiusura inchiesta, con il quale l'Autorità competente (dove si è sporta la denuncia) dichiara di aver provato a indagare per trovare il veicolo senza successo.

Questo documento viene rilasciato dalla Procura della Repubblica del luogo dove è avvenuto il furto. Se l'auto è in leasing bisogna anche inviare un attestato che certifica quanto resta da pagare (debito residuo) e quanto si è già pagato (le fatture passate). Alcune compagnie risarciscono anche le spese di nuova immatricolazione. La polizza furto va pagata fino alla sua scadenza, mentre per quella di responsabilità civile si può chiedere il rimborso per tutta la parte non goduta.

Come Richiedere un Risarcimento in caso di Incidente

Come richiedere un risarcimento

Quando l'assicurato è vittima di un incidente stradale, che non è stato causato da lui stesso, per il quale, quindi, deve essere rimborsato, può chiedere il risarcimento alla propria compagnia di assicurazione. Non è infatti più necessario rivolgersi alla compagnia assicurativa "avversaria", ovvero quella di chi ha causato il danno. Ciò comporta ovvi vantaggi in termini di fluidità burocratica e rapidità del risarcimento.

Si tratta della nuova normativa del risarcimento diretto, che prima era possibile soltanto quando veniva compilato il modulo di constatazione amichevole, mentre ora è possibile anche senza compilazione del CAI, purché si rispettino certi requisiti. Sarà poi compito della compagnia assicurativa della persona danneggiata chiedere il rimborso del risarcimento alla compagnia di assicurazione del colpevole. Nel frattempo, però, l'assicurato avrà già ottenuto la sua liquidazione.

Ci sono alcune condizioni per accedere alla procedura del risarcimento diretto: l'incidente deve coinvolgere due veicoli soltanto, deve avvenire sul territorio italiano, e i danni alle persone non devono superare il 9% di invalidità permanente, oppure 15.000 euro di entità di risarcimento. In caso contrario, non ci si può rivolgere alla propria compagnia di assicurazione, ma a quella avversaria, con la cosiddetta procedura ordinaria.


Le richieste di risarcimento devono contenere tutte le informazioni sul sinistro, sui danni che ha causato alle cose e alle persone: devono essere inviate via fax o raccomandata con ricevuta di ritorno. Inoltre, le richieste di risarcimento devono riportare tutte le informazioni necessarie: gli estremi di chi ha causato l'incidente, la sua compagnia di assicurazione e il numero di targa. Bisogna poi allegare un preventivo per i danni causati, stilato dall'officina meccanica e specificare dove si trova l'auto, che deve essere a disposizione del perito eventualmente chiamato dalla compagnia assicurativa a quantificare in modo indipendente il danno.

La perizia deve essere effettuata dalla compagnia entro 8 giorni dalla richiesta di risarcimento. Nel caso in cui ci siano state lesioni fisiche, bisogna includere tutta la documentazione medica. Se si è in possesso del modulo di constatazione amichevole, esso va compilato subito dopo l'accadere del sinistro e va allegato alla richiesta di risarcimento. La compagnia è obbligata a fare la sua offerta di risarcimento entro 60 giorni dalla richiesta, o entro 30 se è stato compilato il modulo di constatazione amichevole, congiuntamente con la persona che ha causato il sinistro. Se l'offerta viene accettata, l'assicuratore è obbligato a liquidarla entro 15 giorni.

mercoledì 2 febbraio 2011

Come Compilare il Modulo Cid

La CID  (Convenzione Indennizzo Diretto) prevede una procedura semplice e rapida per ottenere il risarcimento dei danni subiti in un incidente stradale direttamente dal proprio assicuratore invece che dall’assicuratore del veicolo responsabile.

Per poter usufruire della procedura CID è necessario che l’incidente sia avvenuto tra due soli veicoli a motore (esclusi i ciclomotori e le macchine agricole) e che sia stato utilizzato per la denuncia del sinistro il modulo blu (constatazione amichevole d’incidente) firmato da entrambi conducenti.

Per poter avviare una procedura CID  è sufficiente fornire solo i nomi degli assicurati, i nomi delle compagnie di assicurazione, le targhe dei veicoli coinvolti nel sinistro, le circostanze del sinistro desumibili dalla casistica indicata al centro del modulo o dal grafico dell’incidente e,infine, firme dei conducenti.

Se ricorrono queste condizioni, il danneggiato deve consegnare una copia del modulo al proprio assicuratore mettendo a sua disposizione il proprio veicolo per la perizia. Per i danni al veicolo la Convenzione non prevede limiti di valore.

L’assicuratore deve periziare i danni entro 10 giorni e pagare il corrispettivo entro i 15 giorni successivi.


Se non c’è accordo sull’entità dei danni, l’assicuratore paga la somma da lui stimata (offerta di risarcimento) e l’assicurato, dopo l’incasso, può ancora rivolgersi, per la differenza pretesa, allo stesso assicuratore od a quello del responsabile.

A partire dal 1° giugno 2004 la procedura CID è applicabile anche in presenza di sinistri che hanno provocato danni alle persone, mentre precedentemente i passeggeri erano esclusi dall’indennizzo diretto.

Scarica qui il modulo

martedì 1 febbraio 2011

Conversione Universale Classe CU

Nel sistema bonus malus italiano, le classi di merito degli automobilisti non sono tutte uguali. La 4 di una compagnia di assicurazione può corrispondere alla 6 di un'altra compagnia, con conseguenti sbalzi nel premio da pagare, per lo stesso automobilista con la stessa storia assicurativa.

Ogni compagnia assicurativa ha infatti un suo meccanismo di calcolo del bonus malus e di definizione della propria classe di merito interna, che si può chiamare anche classe di merito contrattuale, proprio perché inerente al contratto in essere. Esiste però un modo per comparare le varie classi di merito delle diverse compagnie e si chiama CU, o classe di conversione universale.


La classe di conversione universale (CU) è il meccanismo che consente alle classi di merito delle varie compagnie di assicurazione di essere fra loro comparabili, in modo da facilitare i passaggi da una compagnia all'altra. Ogni compagnia, infatti, ha una classe contrattuale, che non necessariamente corrisponde alla classe universale.

Per sapere in quale classe si entrerebbe stipulando la polizza con una nuova compagnia (e quindi, di conseguenza, quanto si pagherebbe di premio con la nuova compagnia), si deve usare proprio la classe di conversione universale. È per questo che ogni compagnia di assicurazione deve sempre mettere a disposizione dei propri clienti una tabella, definita di conversione, con cui la classe contrattuale viene affiancata alla corrispondente classe universale. Con la nuova compagnia di assicurazione, si deve poi seguire il procedimento inverso, dalla classe universale alla classe contrattuale e si ottiene la classe alla quale corrisponde concretamente il nuovo premio da pagare.

Le tabelle di conversione sono predisposte dall'ISVAP, l'istituto indipendente che regola le assicurazioni private, che ha ideato questo meccanismo proprio per consentire ai consumatori un movimento più libero e fluido sul mercato assicurativo, che ne ha sicuramente guadagnato in trasparenza. L' introduzione della classe C.U. risale a una circolare del 2005, emanata proprio dall'ISVAP. Un'ulteriore funzione della classe di conversione universale è quella di favorire la conservazione del proprio status assicurativo per i possessori di motocicli che vogliano assicurare anche un'automobile. La classe di conversione universale può essere calcolata anche per le automobili precedentemente assicurate con franchigia, facendo derivare la CU dalla storia assicurativa del cliente.

Auto Storiche Assicurazione

I possessori di auto storiche (o di qualunque altro genere di veicolo antico, quindi compresi anche quelli a due ruote) hanno diritto spesso a particolari agevolazioni sia da parte della legge, per quanto riguarda oneri e tasse, sia da parte delle compagnie assicurative, per quanto riguarda le polizze di responsabilità civile.
Per auto storica si intende un'automobile che abbia più di 20 anni di vita.

Fa fede la data di costruzione dell'auto e non quella della sua immatricolazione. Non basta però l'età anagrafica del veicolo a inserirlo nella categoria di veicolo storico. Occorre infatti anche che l'autovettura sia iscritta ad un registro, quello dell'ASI (Auto Storiche Italiane). Non è possibile iscriversi direttamente all'ASI: bisogna infatti passare attraverso la mediazione di un'associazione di auto storiche che, a sua volta, faccia parte della federazione dell'ASI. ? necessario anche inviare all'ASI delle foto che attestino il buono stato del veicolo. Infatti l'ASI ha facoltà di rifiutare l'iscrizione di un veicolo, qualora ritenga che esistano valide motivazioni per farlo.


Una volta effettuata l'iscrizione, basta inoltrarla all'ASI e la propria auto da quel momento è considerata auto storica, con tutti i vantaggi che ne conseguono. L'iscrizione alla federazione costa 41 euro, mentre quella ai singoli club locali può variare da associazione ad associazione. Generalmente, tra i vantaggi offerti dalle polizze assicurative per le auto storiche c'è la classe di merito fissa, quindi al di fuori del sistema bonus malus. Inoltre, c'è la guida libera inclusa nel prezzo, che consente a chiunque di guidare l'auto, clausola solitamente, ma non in questo caso, comporta una maggiorazione del premio assicurativo.

Per chi ha addirittura una collezione di auto storiche, ci sono le cosiddette formule garage, che consentono di assicurare tutto il proprio parco macchine a condizioni estremamente vantaggiose. Infine, un'altra formula spesso disponibile è quella che allarga la copertura per le auto storiche anche alle manifestazioni e alle sfilate di tipo sportivo, purché si tratti di manifestazioni non competitive. L'età minima per stipulare a proprio nome una polizza assicurativa per auto d'epoca è 23 anni. Come ulteriore vantaggio, le auto d'epoca non pagano il bollo, ma solo la tassa di circolazione.
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