Se rottamo la mia auto, al momento dell'acquisto della nuova, in quale classe di merito ho il diritto di entrare?
Ed inoltre, la Classe di Merito in caso di furto del veicolo può essere mantenuta oppure no?
L'art. 5 della Legge 40 del 2007 dispone che in caso di Assicurazione RC Auto sospesa o non rinnovata per mancato utilizzo del veicolo, o per cessazione del rischio, l'ultima classe di merito maturata, conserva validità per cinque anni.
Può dunque essere conservata la propria classe di merito in caso di sostituzione del veicolo, per vendita, rottamazione, furto, cessazione definitiva della circolazione.
In caso di acquisto di una seconda auto, ogni compagnia deve assegnare la stessa classe di merito alla persona fisica titolare della polizza assicurativa già esistente. Questo resta valido anche se a acquistare la seconda auto è un componente stabilmente residente nello stesso nucleo familiare.
Tuttavia è bene tenere presente che restano esclusi tutti i casi di rinnovo polizza. Per esempio se la moglie compera per la prima volta un auto, può prendere la classe del marito. Se invece la moglie aveva già una precedente auto, alla scadenza della sua polizza, non può entrare nella classe del marito.

1 commenti:
HO UN CONTRATTO BONUS MALUS , E SONO IN PRIMA CLASSE DA CIRCA 10 ANNI, COMPERANDO UN'ALTRA VETTURA DI PARI KW E FACENDOMI FARE UN PREVENTIVO DALL'ASSICURATORE PERCHè NON MI FANNO LA STESSA TARIFFA DELL'ALTRA AUTO PUR ESSENDO MODELLO UGUALE?, addirittura credo che io debba avere uno sconto maggiore, perchè ho due veicoli assicurati, ma posso in realtà condurli uno alla volta che ne pensate ??
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